Sentenza — n. 4628/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza 16 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Asti, in accoglimento del riesame proposto da Andrea Tremolada, ha annullato il decreto di sequestro probatorio della documentazione relativa ad un elicottero nella disponibilità dell'indagato, ritenendo insussistente il fumus del reato di contrabbando ex artt. 216, 250, 282 e 295 del d.P.R. 43/1973 per la sottrazione dei velivoli al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione). Il Procuratore della Repubblica di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus del reato contestato.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4628/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 216, 250, 282 e 295 del d.P.R. 43/1973 per la sottrazione dei velivoli al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione). Il Procuratore della Repubblica di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus del reato contestato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTInei confronti di: TREMOLADA ANDREA nato a MILANO il 03/04/1966 avverso l'ordinanza del 18/06/2021 del TRIB. LIBERTA di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio riportandosi alla requisitoria già depositata udito il difensore Il difensore presente avv. Bergonzi Perrone Marcello chiede il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza 16 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Asti, in accoglimento del riesame proposto da Andrea Tremolada, ha annullato il decreto di sequestro probatorio della documentazione relativa ad un elicottero nella disponibilità dell'indagato, ritenendo insussistente il fumus del reato di contrabbando ex artt. 216, 250, 282 e 295 del d.P.R. 43/1973 per la sottrazione dei velivoli al pagamento dei diritti di confine (Iva all'importazione). Il Procuratore della Repubblica di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza deducendo il vizio di violazione di legge in relazione alla ritenuta insussistenza del fumus del reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Pubblico ministero ha, nell'imputazione provvisoria, ritenuto sussistente il reato ove i diritti di confine, VIVA all'importazione, siano stati sottratti in misura superiore ad C 49.993,03. Orbene, quanto alla posizione di Andrea Tremolada, già dall'incolpazione provvisoria, riportata nel ricorso, risulta che i diritti di confine evasi sarebbero di C 25.226, quindi inferiori alla soglia di punibilità indicata dallo stesso ricorrente. Emerge, dunque, dalla stessa incolpazione provvisoria l'insussistenza del fumus del reato, non essendo stata superata la soglia di punibilità. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/01/2022. Il Con(iìli r