Sentenza — n. 4622/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza del 10 marzo 2021 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma di quella del Tribunale di Sassari, ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta in quattro mesi di reclusione ed C 750 di multa. Andrea Rais è stato condannato per il reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 per aver ceduto ad Antonio Tirotto gr. 6 di sostanza stupefacente tipo metadone (il 9 ottobre 2013 in Sorso).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4622/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso non è manifestamente infondato. Deve però prendersi atto del decorso il 9 aprile 2021 del termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi di prescrizione: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAIS ANDREA nato a SASSARI il 20/12/1970 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 10 marzo 2021 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma di quella del Tribunale di Sassari, ha ritenuto applicabile la circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. e ha rideterminato la pena inflitta in quattro mesi di reclusione ed C 750 di multa. Andrea Rais è stato condannato per il reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 per aver ceduto ad Antonio Tirotto gr. 6 di sostanza stupefacente tipo metadone (il 9 ottobre 2013 in Sorso).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con unico motivo si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza dell'offensività in concreto della condotta ascritta all'imputato. La Corte di Appello non avrebbe adeguatamente motivato circa l'effettiva capacità drogante della sostanza stupefacente sottoposta a sequestro in considerazione del ridotto quantitativo ritrovato e della quantità di principio attivo, pari a un terzo della dose media singola ai sensi del Decreto Ministeriale del 11 aprile 2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è manifestamente infondato. Deve però prendersi atto del decorso il 9 aprile 2021 del termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi di prescrizione: la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Va ricordato (cfr. Sez. 3, n. 35180 del 23/05/2017, Natale, in motivazione) che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio della causa all'esame del giudice di merito dopo la pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria di proscioglimento per l'intervenuta estinzione del reato, stabilito dall'art. 129 cod. proc. pen.
Non emergono in modo assolutamente non contestabile, come richiesto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv. 244274, circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec