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Ordinanza — n. 4480/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4480/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4480/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 04/10/2021, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Spada Entoni avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 24/06/2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4480/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione carcerazione cautelativa adeguamento della pena mantenimento della carcerazione di sicurezza detenuto carcerazione preventiva eccessiva
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Spada Entoni, nato a Roma il 14.01.1985 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Antonella Di Stasi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 04/10/2021, il Tribunale di Roma ha rigettato l'appello cautelare proposto nell'interesse di Spada Entoni avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 24/06/2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione da parte di Sapda Entoni.

3. E' stata applicata la procedura "senza formalità" di cui all' art. 610 comma 5 bis cod,proc.pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'atto di gravame presentato personalmente dall'imputato è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011; Sez.5, n.23631 del 19/03/2018,Rv.273282).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso i