Sentenza — n. 4460/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 08/01/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 15/07/2019 del Tribunale di Brescia - che aveva dichiarato Bresciani Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione -, riconosciuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza irrevocabile del Gup del Tribunale di Brescia del 20.12.2013, ritenuto più grave tale ultimo reato, determinava l'aumento per la continuazione in mesi due di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4460/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bresciani Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, lamentando che sul punto, oggetto di specifico motivo di appello, la Corte territoriale aveva omesso di verificare se il nuovo episodio criminoso risultasse concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bresciani Giuseppe, nato a Prevalle il 16/05/1938 avverso la sentenza del 08/01/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per mancata motivazione in ordine al motivo di appello relativo alla recidiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 08/01/2021, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del 15/07/2019 del Tribunale di Brescia - che aveva dichiarato Bresciani Giuseppe responsabile del reato di cui all'art. 10-ter d.lgs 74/2000 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione -, riconosciuta la continuazione con il reato di cui alla sentenza irrevocabile del Gup del Tribunale di Brescia del 20.12.2013, ritenuto più grave tale ultimo reato, determinava l'aumento per la continuazione in mesi due di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Bresciani Giuseppe, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta recidiva, lamentando che sul punto, oggetto di specifico motivo di appello, la Corte territoriale aveva omesso di verificare se il nuovo episodio criminoso risultasse concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
2. La Corte territoriale, nonostante la questione avesse formato oggetto di specifico motivo di appello, nulla ha argomentato in ordine alla recidiva applicata dal giudice di primo grado. Deve, quindi, richiamarsi, il principio più volte espresso da questa Corte regolatrice, alla stregua dei quali la sentenza di appello confermativa della decisione di primo grado è viziata per carenza di motivazione, e si pone dunque fuori dal pur legittimo ambito del ricorso alla motivazione "per relationem", se si limita a riprodurre la decisione confermata, senza dare conto degli specifici motivi di impugnazione che censurino in modo puntuale le soluzioni adottate dal giudice di primo grado, e senza argomentare sull'inconsistenza o sulla non pertinenza di detti motivi ( Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri ed altri, Rv. 233082; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012 Casulli, Rv. 254102).
3. L'omissione motivazionale rilevata vizia sul punto la sentenza impugnata e ne impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 12/01/20