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Sentenza — n. 4353/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4353/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4353/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento in data 28 aprile 2021 di convalida del sequestro preventivo di un'area di cantiere di circa 28.000 metri quadrati, ubicata in Roma, alla via della Storta, adibita a discarica abusiva.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 4353/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta rituale rinuncia prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

Parole chiave

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deposito dei rifiuti rifiuto edile discarica per sostanze residue rifiuti non recuperabili sequestro cautelare discarica abusiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Antoni Domenico, nato a Roma il 12/08/1947 avverso l'ordinanza in data 19/05/2021 del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Coconnello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per rinuncia

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento in data 28 aprile 2021 di convalida del sequestro preventivo di un'area di cantiere di circa 28.000 metri quadrati, ubicata in Roma, alla via della Storta, adibita a discarica abusiva.

2. L'indagato, in qualità di legale rappresentante della Torrespaccata S.r.l., società proprietaria dell'area sequestrata, presenta due motivi di ricorso. Con il primo eccepisce la violazione di legge per difetto di motivazione, perché i Giudici non avevano verificato se vi fossero dei rifiuti interrati e dei rifiuti pericolosi. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge per eccesso della misura, perché i rifiuti occupavano un'area ridotta, mentre era stata sottoposta a sequestro l'intera proprietà di circa 28.000 metri quadrati. Era certo che la particella 2403, dove insisteva la palazzina D in costruzione non era stata mai segnalata come luogo contenente rifiuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta rituale rinuncia prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente, la condanna dello stesso al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per rinunzia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 settembr