Sentenza — n. 4352/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Reggio Emilia ha restituito alla S.T.B. Progetto Innovazione S.r.l. la somma di euro 222.669,00, quale saldo attivo del rapporto di conto corrente acceso presso la BPER Banca S.p.A., e ha rigettato le richieste di riesame presentate nell'interesse di Alan e Massimo Bassi avverso i sequestri preventivi per equivalente.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 4352/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte dei ricorrenti, con rituale istanza autenticata nelle sottoscrizioni dal difensore, depositata prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 ciascuno.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Bassi Alan, nato a Reggio Emilia il 19/06/1974, Bassi Massimo, nato a Reggio Emilia il 09/03/1940 avverso l'ordinanza in data 19/05/2021 del Tribunale di Reggio Emilia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la rinuncia ai ricorsi presentata dall'avv. Marco Ferretti, difensore degli indagati
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 19 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Reggio Emilia ha restituito alla S.T.B. Progetto Innovazione S.r.l. la somma di euro 222.669,00, quale saldo attivo del rapporto di conto corrente acceso presso la BPER Banca S.p.A., e ha rigettato le richieste di riesame presentate nell'interesse di Alan e Massimo Bassi avverso i sequestri preventivi per equivalente.
2. Gli indagati presentano tre motivi di ricorso. Con il primo eccepiscono la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame aveva illegittimamente integrato la motivazione del provvedimento genetico, che era solo apparente. Con il secondo denunciano la violazione di legge, perché mancavano i presupposti del fumus commissi delicti. Con il terzo eccepiscono la violazione di legge, perché il Tribunale del riesame aveva ritenuto la carenza di interesse ad agire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia da parte dei ricorrenti, con rituale istanza autenticata nelle sottoscrizioni dal difensore, depositata prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 settembre 2021 Il Consiglier