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Sentenza — n. 4331/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4331/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4331/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 23 novembre 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 31 ottobre 2019 del Tribunale di Bari che aveva condannato Michele Castoro alle pene di legge per il reato dell'art. 6, comma 6, I. 401 del 1989, perché non aveva ottemperato all'ordine di presentarsi per la firma in occasione dell'incontro amichevole Andria-Bari, in violazione del daspo.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4331/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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diritto dello sport calciatore professionista divieto di molestie marchio di evento contratto di organizzazione divieto di dissimulare il proprio viso

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Con il secondo deduce il vizio di legge e di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Castoro Michele, nato a Bari il 29/11/1985, avverso la sentenza in data 23/11/2020 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 novembre 2020 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 31 ottobre 2019 del Tribunale di Bari che aveva condannato Michele Castoro alle pene di legge per il reato dell'art. 6, comma 6, I. 401 del 1989, perché non aveva ottemperato all'ordine di presentarsi per la firma in occasione dell'incontro amichevole Andria-Bari, in violazione del daspo.

2. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta il vizio di legge e di motivazione, perché non si evinceva dal provvedimento che il divieto fosse esteso anche alle partite amichevoli. Con il secondo deduce il vizio di legge e di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131-bis cod. pen. 'T»)

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche deduzioni di fatto che non si confrontano con la sentenza impugnata che ha risposto in modo ineccepibile su entrambi i punti. Quanto al primo, i Giudici di merito hanno accertato che il divieto di accesso allo stadio per le partite amichevoli è stato espressamente contemplato nel provvedimento del Questore. Ne discende automaticamente l'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza anche per queste partite. Quanto al secondo, i Giudici di merito hanno ritenuto con motivazione logica e razionale che il fatto era grave perché l'imputato aveva aggredito gli steward impiegati nel controllo, aveva minacciato in più occasioni il personale delle forse dell'ordine e gli steward, aveva lanciato delle bottiglie nel piazzale dove si trovava la Polizia.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 settembre 2021