Sentenza — n. 3987/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 14 luglio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Abdesselam Milqa le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ordinato la confisca e distruzione dello stupefacente, pari a 220 grammi lordi di cocaina, e del bilancino in sequestro nonché dei cellulari e delle sim card.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 3:11 ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame la confisca dei telefoni cellulari e delle sim non è illegale ed è stata idoneamente motivata perché si tratta di strumenti utilizzati per l'attività di spaccio, effettuata a un buon livello organizzativo per la quantità e tipologia di stupefacente rinvenuto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Milqa Abdesselam, nato in Marocco il 01/10/1962, avverso la sentenza in data 14/07/2021 del Tribunale di Bergamo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 14 luglio 2021 il Tribunale di Bergamo ha applicato su concorde richiesta delle parti ad Abdesselam Milqa le pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha ordinato la confisca e distruzione dello stupefacente, pari a 220 grammi lordi di cocaina, e del bilancino in sequestro nonché dei cellulari e delle sim card.
2. L'imputato lamenta il difetto di motivazione della confisca facoltativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3:11 ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame la confisca dei telefoni cellulari e delle sim non è illegale ed è stata idoneamente motivata perché si tratta di strumenti utilizzati per l'attività di spaccio, effettuata a un buon livello organizzativo per la quantità e tipologia di stupefacente rinvenuto.
Alla dichiarazione d'inammissibilità consegue l'onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 10 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il President