Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the client's subsequent withdrawal of interest in the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the legal representative withdrew their interest in the proceedings before the final judgment. Although the client argued that the lower court's order lacked proper motivation regarding the company's involvement in the crime, the prosecutor special noted the withdrawal of the appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 lett. d) cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the party representing the client withdraws their interest in the proceedings, rendering the litigation moot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA SCALA MICHELE nato a MANFREDONIA il 23/11/1974, quale legale rappresentante della Ilsap s.r.l. avverso l'ordinanza del 20/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; sentite le conclusioni del PG PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 20 agosto 2021 il Tribunale del riesame di Lecce ha rigettato l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. formulato da Michele La Scala, quale legale rappresentante della Ilsap s.r.I., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 29 giugno 2021 di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo di 3 autocarri di proprietà della società disposto per il reato ex art. 425-quaterdecies cod. pen. contestato a Roberto Martena e Michele Martena.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Michele La Scala, quale legale rappresentante della Ilsap s.r.l. Con il primo motivo si deduce che l'ordinanza avrebbe una motivazione apparente, tenuto conto che la società ricorrente è estranea al reato contestato agli indagati, non essendo stata elevata alcuna contestazione in base al d.lgs. 231/2001. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari. Il procuratore speciale della società ricorrente ha successivamente depositato rinuncia al ricorso rappresentando di non avere più interesse al ricorso, avendo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 13 dicembre 2021, autorizzato la ricorrente all'uso degli automezzi in sequestro;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi dell'art. 591 lett.
d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese della presente procedura ma non al pagamento della somma alla cassa delle ammende avendo solo rappresentato la parte la sopravvenuta carenza di ìnteresse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/12/2021. Il Coris lie e