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Sentenza — n. 3969/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3969/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3969/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 17 giugno 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da Cozzolino Domenico avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia il 27 maggio 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art.40, comma 1 lettera B e comma 4, e 49 d. Igs. 504 del 1995.

Regesto Legislator

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art. 125 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3969/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione) e vizio della motivazione sul fumus del reato e sulle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha ben motivato sulla sussistenza del fumus del reato in accertamento, limitandosi a dare per scontati i fatti relativi al sequestro. Nei locali della ditta del ricorrente sono stati trovati quattro serbatoi con miscela di gasolio, benzina e oli minerali, di origine non certa. Al momento del sequestro erano prelevati dei campioni per le analisi, che risultano essenziali per l'accertamento del fumus dei reati in contestazione. L'ordinanza impugnata si limita ad affermare la sussistenza dei reati senza una adeguata motivazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Parole chiave

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prelievo di campioni DNA inchiesta per reati di droga indagine per riciclaggio di denaro prove acquisite illegalmente sostanze pericolose indagine per furto

Disposizioni normative citate

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art. 125 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO DOMENICO nato a NAPOLI il 11/09/1936 avverso l'ordinanza del 17/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO: "Inammissibilità del ricorso". f)Jap-

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, con ordinanza del 17 giugno 2021 rigettava l'istanza di riesame proposta da Cozzolino Domenico avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Noia il 27 maggio 2021, relativamente ai reati in accertamento di cui agli art.40, comma 1 lettera B e comma 4, e 49 d. Igs. 504 del 1995.

2. Ricorre in cassazione Cozzolino Domenico deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen. e 111 della Costituzione) e vizio della motivazione sul fumus del reato e sulle esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame non ha ben motivato sulla sussistenza del fumus del reato in accertamento, limitandosi a dare per scontati i fatti relativi al sequestro. Nei locali della ditta del ricorrente sono stati trovati quattro serbatoi con miscela di gasolio, benzina e oli minerali, di origine non certa. Al momento del sequestro erano prelevati dei campioni per le analisi, che risultano essenziali per l'accertamento del fumus dei reati in contestazione. L'ordinanza impugnata si limita ad affermare la sussistenza dei reati senza una adeguata motivazione. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile perché proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati. 12i~-7-6—~cf 4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale e anche letterale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093;

Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato. Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, completa e dettagliata, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il fumus del reato in accertamento risulta da molteplici elementi, ovvero nei locali del ricorrente erano rinvenuti quattro serbatoi contenenti miscele di gasolio e di benzina e oli minerali di origine non accertata, verosimilmente sottratti al pagamento delle accise.

La Polizia giudiziaria, infatti, accertava che il ricorrente non era in possesso di autorizzazioni alla movimentazione dei prodotti importati e detenuti. Su questi aspetti il ricorso in cassazione non si confronta, ma in modo alquanto generico prospetta un vizio della motivazione.L'ordinanza motiva poi anche sulle esigenze cautelari che non sono state messe in discussione con il ricorso in cassazione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Co