Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3967/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3967/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3967/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini che aveva dichiarato la penale responsabilità di Massimo Muccini per il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen., gli aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili LAC Onlus, LAV Onlus, ENPA Onlus, Associazione Animalisti italiana e A.N.P.A.N.A. Onlus. Secondo i giudici di merito, Massimo Muccini, quale legale rappresentante della struttura del Delfinario di Rimini s.r.l. avrebbe sottoposto, per crudeltà e senza necessità, i delfini ivi ospitati a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in considerazione delle plurime carenze strutturali e dimensionali dell'impianto, sino al settembre 2013.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 544-ter cod. pen, art. 727 cod. pen; Sentenza — n. 3967/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per rinuncia, atteso il disposto di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la presentazione della stessa nelle forme previste per la presentazione dell'impugnazione, con il corredo di procura speciale.

Parole chiave

Generato dall'IA
animali acquatici maltrattamento di minori trattamento crudele e degradante alloggio insalubre violazione dell'obbligo di mantenimento mangimi – prodotti e igiene

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 544-ter cod. pen
Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini che aveva dichiarato la penale responsabilità di Massimo Muccini per il reato di cui all'art. 544-ter cod.
art. 727 cod. pen
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avendo riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 727 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Muccini Massimo, nato a Riccione il 21/04/1961 avverso la sentenza in data 26/02/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; udito, per il ricorrente, l'avvocato Amedeo Tonachella, in sostituzione del difensore di fiducia, avvocato Piero Ippoliti Martini, che ha confermato la rinuncia al ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 26 febbraio 2021, la Corte di appello di Bologna, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini che aveva dichiarato la penale responsabilità di Massimo Muccini per il reato di cui all'art. 544-ter cod. pen., gli aveva irrogato la pena di sei mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili LAC Onlus, LAV Onlus, ENPA Onlus, Associazione Animalisti italiana e A.N.P.A.N.A. Onlus. Secondo i giudici di merito, Massimo Muccini, quale legale rappresentante della struttura del Delfinario di Rimini s.r.l. avrebbe sottoposto, per crudeltà e senza necessità, i delfini ivi ospitati a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in considerazione delle plurime carenze strutturali e dimensionali dell'impianto, sino al settembre 2013.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Massimo Muccini, con atto a firma dell'avvocato Piero Ippoliti Martini, articolando tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avendo riguardo alla mancata riqualificazione del fatto a norma dell'art. 727 cod. pen. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avendo riguardo alla ritenuta ammissibilità della costituzione delle parti civili.

3. In data 16 settembre 2021, l'avvocato Piero Ippoliti Martini, via P.E.C., ha inviato dichiarazione di rinuncia al ricorso e procura speciale specificamente rilasciatagli dal ricorrente.

4. Sono pervenute, sempre via P.E.C., conclusioni scritte e richieste di liquidazione delle spese delle parti civili ANPANA il 25 dicembre 2021, LAV Onlus il 27 dicembre 2021, ENPA e Animalisti il 29 dicembre 2021.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, atteso il disposto di cui all'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., e la presentazione della stessa nelle forme previste per la presentazione dell'impugnazione, con il corredo di procura speciale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro cinquecento, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, e della significativa anteriorità della rinuncia rispetto alla data fissata per l'udienza.

3. Nulla, invece, deve essere liquidato per le spese alle parti civili. 3.1. Costituisce principio più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la parte civile ha diritto al ristoro delle spese processuali sostenute nel singolo grado di giudizio purché rispondenti ad un effettivo impegno e contributo alla decisione. Le Sezioni Unite, in particolare, pur riconoscendo in linea di principio alla parte civile il diritto alla refusione delle spese del giudizio di legittimità nel procedimento definito con la procedura camerale prevista per i ricorsi assegnati alla Sezione per le inammissibilità, hanno precisato che l'impegno nelle attività processuali fondante tale diritto «non può esaurirsi nella pura e semplice presentazione delle richieste finali e della nota spese, ma deve consistere nella prospettazione, a sostegno delle medesime, degli argomenti ritenuti idonei allo scopo di contrastare l'iniziativa dell'imputato, in guisa che risulti evidente la "partecipazione" non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione» (così, in motivazione, Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01). Anche la successiva giurisprudenza ha precisato che, nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Auriemma, Rv. 281923-01).

Nella specie, le parti civili non hanno fornito alcun contributo utile alla decisione, perché si sono limitate a inviare succinte memorie nelle quali si chiede la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso, nonché le note spese. Va aggiunto che le parti civili hanno inviato queste memorie e note spese via P.E.C. dopo aver ricevuto precisa notizia della rinuncia al ricorso, a seguito dell'avvenuta comunicazione alle stesse della requisitoria del Procuratore generale, in cui si fa espresso riferimento a tale atto abdicativo del 16 settembre 2021, e si chiede la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di impugnazione. /fl?

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Nulla quanto alle spese richieste dalle parti civili. Così deciso il