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Sentenza — n. 3964/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against conviction for illegal waste disposal, rejecting arguments on crime date and prescription.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Cancellaro brothers inadmissible, upholding their conviction for illegal waste disposal. The defense argued that the crime date could not be determined and that the judge failed to consider evidence regarding reduced business activity. The court rejected these claims, ruling that the prosecution's evidence regarding the discovery of waste at the quarry was sufficient and logical.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 161 c.p.; Art. 162 c.p.: Appeals are inadmissible when they raise generic questions about the consummation of the crime or the starting point of prescription without offering decisive elements to dismantle the judge's logical reconstruction of the facts.

Parole chiave

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illegal waste disposal crime consummation date prescription starting point inadmissible appeal judicial reconstruction burden of proof Cassation procedure smaltimento dei rifiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
Con sentenza in data 13 febbraio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Lagonegro ha condannato Alfeo e Amedeo Cancellaro alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 256, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006
Art. 161 c.p.
Art. 162 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, n. 11430 del 09/07/1999
Secondo la giurisprudenza, in tema di prescrizione, l'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza (Cass., Sez. 3, n. 11430 del 09/07/1999, Abagnale, Rv.
Cass., Sez. 3, n. 45549 del 30/10/2001
Cass., Sez. 3, n. 13147 del 02/02/2005
Cass., Sez. 3, n. 47082 del 16/11/2007
Cass., Sez. F., n. 34281 del 30/07/2013
Cass., Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018
Corte Costituzionale, n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Cancellar° Alfeo, nato a Polla il 31/12/1970; Cancellar° Amedeo, nato a Padula il 24/04/1940, avverso la sentenza in data 13/02/2020 del Tribunale di Lagonegro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni scritto dell'avv. Loreto D'Aiuto per gli imputati, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 13 febbraio 2020 il Giudice monocratico del Tribunale di Lagonegro ha condannato Alfeo e Amedeo Cancellaro alle pene di legge per il reato di cui agli art. 81 cpv, 110 cod. pen. e 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, consistente nello smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi generati dalla lavorazione della pietra e del marmo e dalle demolizioni edilizie in un'area presa in locazione dal Comune per il restauro e il recupero ambientale.

2. Gli imputati ricorrono per cassazione sulla base di tre motivi. Con il primo lamentano la violazione di legge, perché non era stata indicata la data del commesso reato che non si poteva desumere dalla data dell'accertamento. Dall'istruttoria dibattimentale non era emerso alcun elemento che consentiva di fissare la data di consumazione del reato. Sostengono che il mancato accertamento di tale data non aveva consentito di chiarire le modalità di esecuzione della condotta che era rimasta imprecisata. Con il secondo deducono la violazione di legge in merito all'individuazione del dies a quo ai fini del computo della prescrizione del reato istantaneo.

Con il terzo eccepiscono il difetto di motivazione e la violazione di legge processuale, perché il Giudice non aveva considerato la consulenza tecnica che aveva evidenziato una contrazione dell'attività commerciale e la conseguente diminuzione della quantità di rifiuto prodotto. Per altro verso, il Giudice aveva indicato come elemento sintomatico della colpevolezza la disponibilità esclusiva da parte della ditta Cancellaro dell'area di cava in cui erano stati rinvenuti rifiuti della stessa specie di quelli in contestazione. Tale circostanza era tuttavia falsa: il teste della difesa aveva ben spiegato che la ditta non aveva la concessione dell'area.

Lamentano che il Giudice, senza ragione, aveva ritenuto attendibile il teste di polizia giudiziaria anziché il teste della difesa. Nelle conclusioni scritte la difesa insiste sul fatto che la data di consumazione del reato non coincideva con quella di accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati. Il primo e il secondo motivo pongono una generica questione in merito alla consumazione e all'accertamento del reato, senza offrire elementi decisivi per disarticolare la ricostruzione della vicenda da parte del Giudice, il quale ha dedotto logicamente, dal complesso delle risultanze istruttorie, la data del commesso reato dalla data di accertamento. Durante un normale controllo della circolazione stradale, i militi avevano infatti individuato un dipendente della ditta Cancellaro che trasportava dei rifiuti da lavorazione senza documenti di accompagnamento.

Chieste spiegazioni, l'uomo li aveva portati prima nel sito ufficiale di smaltimento, dove il carico era stato rifiutato in assenza di documenti, e poi nell'area di cava dismessa e gestita dalla ditta Cancellar°, dove erano stati trovati altri rifiuti della stessa specie. Secondo la giurisprudenza, in tema di prescrizione, l'epoca di consumazione del reato può essere desunta anche da indizi gravi, precisi e concordanti e da nozioni di comune esperienza (Cass., Sez. 3, n. 11430 del 09/07/1999, Abagnale, Rv. 214994-01, in un caso di violazione di sigilli; n. 45549 del 30/10/2001, Chiarolanza, Rv. 220773-01; n. 13147 del 02/02/2005, Savarese, Rv. 231218-01; n. 47082 del 16/11/2007, Livoti, Rv. 238470-01;

Sez. F., n. 34281 del 30/07/2013, Franzese, Rv. 256644-01; Sez. 6, n. 5871 del 06/12/2018, dep. 2019, Parisi, Rv. 275030-01 in un caso di sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro). Pertanto, spetta all'interessato dimostrare che la data di consumazione sia anteriore a quella di accertamento. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno offerto alcun elemento di giudizio per sostenere che l'area non fosse adibita allo smaltimento illecito dei rifiuti non pericoloso prodotti dall'attività edile. Del tutto inconsistente è il terzo motivo.

Il Giudice, valutati tutti gli elementi di prova acquisiti, ha dato prevalenza alla circostanza che i rifiuti non pericolosi trasportati erano dello stesso tipo di quelli presenti nella cava nonché alla circostanza che Amedeo Cancellaro era stato trovato nella disponibilità delle chiavi di accesso all'area. Rispetto a tali considerazioni logiche, i fatti dedotti dalla difesa, e cioè che si era ridotto il volume di affari della ditta come da consulenza tecnica e che la concessione della cava era cessata, non sono decisivi. Va ulteriormente evidenziato che l'osservazione diretta degli operanti dell'esistenza nell'area di rifiuti della stessa specie di quelli che il dipendente della ditta stava trasportando non è stata contestata.

In definitiva, i ricorrenti pretendono una rivalutazione della prova sulla base di elementi già apprezzati e ritenuti con motivazione logica e razionale sub-valenti rispetto a quelli posti a base della decisione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende