Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding appellate arguments versus first-instance sentencing reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the factual and legal grounds of the contested first-instance judgment. The appellate court correctly determined that the appeal relied on generic assertions rather than engaging with the specific reasoning regarding mitigating circumstances and social danger presented in the lower court's decision. Consequently, the cassation request was rejected as it did not meet the statutory requirement for a specific critique of the impugned ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, lett. b) c.p.p.; Art. 581, 591 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by failing to confront the factual and legal arguments of the contested decision, as the appeal must specifically cite the reasons of right and facts supporting the request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINELLI SILVANA nato a PESCARA il 28/06/1979 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza del 8 luglio 2021 la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello, perché privo del requisito della specificità, proposto contro la sentenza del 16 dicembre 2020 del Tribunale di Pescara che, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato Silvana Spinelli per il reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto privo del requisito di specificità l'atto di appello. La motivazione dell'ordinanza impugnata costituirebbe una valutazione di merito di conferma della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'insussistenza della specificità, poiché sarebbero stati indicati nell'appello gli elementi di diritto e di fatto a sostegno delle richieste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sono manifestamente infondati. 1.1. Il ricorso è inammissibile laddove richiama il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., che si riferisce alla violazione di legge sostanziale, rispetto ad una questione processuale. 1.2. Il difetto del requisito della specificità estrinseca si verifica quando l'impugnazione non si confronta con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. I motivi di impugnazione devono essere correlati con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato; l'impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato (così in motivazione Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822) in quanto la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. 1.3. La Corte di appello non ha effettuato un giudizio di merito sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche ma ha valutato concretamente e correttamente l'atto di appello ai fini della valutazione dell'ammissibilità.
Nella prima parte dell'ordinanza impugnata la Corte territoriale ha rilevato che l'appello era inammissibile perché, rispetto alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, non si è realmente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nel richiamare l'assenza di elementi positivi di valutazione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si riferisce agli elementi emersi nell'istruttoria, descritti nella parte precedente sull'an della responsabilità e poi sulla sussistenza della recidiva con espresso giudizio di pericolosità sociale.
Tale valutazione è assolutamente corretta perché l'appello fa riferimento alle poche righe dedicate alle circostanze attenuanti generiche senza valutare la motivazione nel suo complesso ed il chiaro riferimento a quanto affermato in precedenza. 1.4. Effettivamente, poi, l'appello fonda la richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche su affermazioni del tutto generiche, quali le modalità del fatto e la personalità del reo in aperto contrasto con quelle descritte in sentenza e senza alcun confronto con il giudizio di pericolosità sociale espresso nella sentenza di primo grado.
Anche il riferimento al comportamento collaborativo tenuto nelle fasi dell'arresto, non descritto in sentenza, è privo di concreti riferimenti all'elemento di prova su cui si fonda il motivo di appello.
2. Corretta è stata dunque la dichiarazione di inammissibilità dell'appello. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14/01/2022