Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing at the wrong court office.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late and at the wrong judicial office. The defendant argued for a review of the home detention measure, but the appeal arrived at the Rome court ten days after the deadline set by the Messina tribunal. The court ruled that the relevant date for timeliness is when the document reaches the competent registry, not when it is deposited, leading to the dismissal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 311, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a provisional measure decision is inadmissible if filed after the ten-day deadline expires at the registry of the trial court, as the date of arrival at the competent office determines timeliness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Ascenzi Andrea Tonino, nato a Bracciano il 28/06/1984 avverso l'ordinanza del 30/07/2021 del Tribunale della libertà di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Andrea Tonino D'Ascenzi avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Messina, la quale ha applicato al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato in carcere per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo 2) dell'incolpazione provvisoria.
2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. Assume il difensore che al D'Ascenzi, diversamente da altri coindagati, non è contestata la fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché, non operando alcuna presunzione cautelare, il Tribunale, nella valutazione dell'adeguatezza della misura, avrebbe dovuto considerare sia lo iato temporale tra la condotta e il momento di esecuzione della misura, sia il fatto che all'indagato è contestato un solo episodio ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto, essendo pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
4. Come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo. (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 14/01/2021, Bottari, Rv. 280167).
5. Appare dunque evidente, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite, che il rispetto delle modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare si riflette sul rispetto del termine per proporre impugnazione: ove il ricorso non sia presentato presso la cancelleria del Tribunale del riesame, come prescrive il comma 3 dell'art. 311 cod. proc. pen., occorre perciò considerare, ai fini della tempestività, non il momento del deposito, bensì quello in cui il ricorso perviene alla cancelleria del Tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.
6. Nel caso in esame, dagli atti emerge che l'ordinanza impugnata è stata notificata sia, tramite pec, al difensore, sia, a mani proprie, all'indagato, il 15 settembre 2021, e che il ricorso per cassazione è stato depositato il 24 settembre 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Roma, anziché presso il Tribunale di Messina, dove il ricorso è pervenuto l'8 ottobre 2021, quando, ormai, era già decorso l'indicato termine di dieci giorni.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.