Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of objective impossibility for home arrestee.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the applicant to pay fines and costs. The applicant argued that the lower court failed to consider her indispensable life needs, such as purchasing food and paying utilities, while living alone. The Court rejected this, ruling that the request was too generic and that these needs could be met by family members or home delivery, thus upholding the strict criteria for granting leave from home arrest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.; In requests for leave from home arrest, the assessment of indispensable life needs requires exceptional rigor, admitting only objectively verifiable situations where the detainee cannot otherwise meet such needs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ingrassia Antonella, nata a Roma il 09/12/1978 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. Pietro PorcaRo, il quale insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di Antonella Ingrassia avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, la quale aveva rigettato l'istanza di autorizzazione all'allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari per due ore ogni giorno feriale per provvedere alla spesa e alle altre esigenze quotidiane.
2. Avverso l'indicata ordinanza, Antonella Ingrassia, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. Assume il difensore che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le "indispensabili esigenze di vita", correlate alla soddisfazione di bisogni che attengono ai diritti inviolabili dell'uomo, considerando che l'Ingrassia vive da sola e, quindi, ha necessità di acquistare alimenti e altri prodotti per l'igiene personale, di pagare le bollette delle utenze, ecc.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Invero, come costantemente affermato da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, dep. 07/10/2020, G., Rv. 279532; Sez. 6, n. 553 del 21/10/2015, dep. 08/01/2016, Olumese, Rv. 265705; Sez. 2, n. 99004 del 17/02/2015, dep. 02/03/2015, Prago, Rv. 263237), in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata.
5. Nel caso di specie, in applicazione del principio ora richiamato, il Tribunale ha correttamente evidenziato la genericità dell'istanza, fondata sulla mera necessità di provvedere alla spese e alle altre, non meglio indicate, esigenze quotidiane, avendo per contro obiettato che dette esigenze, legate all'approvvigionamento alimentare e di altri beni di prima necessità, possono essere soddisfatte dai familiari, in particolare la figlia maggiore ancorché non convivente, o, comunque, tramite la consegna a domicilio di tali beni, e considerando che le "altre indispensabili esigenze di vita" sono indicate in maniera del tutto generica. Si tratta di una valutazione di fatto sorretta da una motivazione esente da vizi logici e giuridici, che, quindi, merita conferma.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/01/2022