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Ordinanza — n. 3778/2022 — snpen Generato dall'IA

Court corrects a clerical error in a criminal judgment regarding the competent court designation under Italian Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3778/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Third Section of the Italian Court of Cassation ordered a correction to the docket of a criminal judgment issued by the Novara Tribunal. The error involved incorrectly citing the Tribunal as competent under Article 324, paragraph 5 of the Code of Criminal Procedure, despite the case not being an appeal against a provisional measure. The court ruled that this was a mere material error and applied Article 130 of the Code of Criminal Procedure to suppress the erroneous reference.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 324, comma 5, c.p.p.: A material error in a judgment's operative part regarding the designation of the competent court may be corrected ex officio if it does not affect the substance of the decision.

Parole chiave

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material error correction clerical error in judgment Code of Criminal Procedure competent court designation ex officio correction Italian criminal procedure Third Section Cassation impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 130 c.p.p.
324, comma 5, CPP", sebbene il giudizio in questione non avesse ad oggetto la impugnazione di un provvedimento emesso in fase cautelare dal Tribunale quale giudice del riesame; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod.
Art. 324, comma 5, c.p.p.
PQM Dispone la correzione del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio del 12 marzo 2021, relativamente al procedimento RGN 30970/2020, ricorrente Andrea Grigolato, nel senso che le parole contenute nel dispositivo "competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, CPP" devono intendersi soppresse.
art. 130 cod. proc. pen
324, comma 5, CPP", sebbene il giudizio in questione non avesse ad oggetto la impugnazione di un provvedimento emesso in fase cautelare dal Tribunale quale giudice del riesame; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.;
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Testo completo

O GENERALE ORDINANZA n. 26507 del 2021. nel giudizio su ricorso proposto da: •GRIGOLATO Andrea, nato a Novara il 11 luglio 1986 avverso la sentenza n. 49/2020 del Tribunale di Novara del 4 febbraio 2020; lette le conclusioni del Pm, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Felicetta MARINELLI, che ha chiesto procedersi alla correzione; rilevato che nel dispositivo riportato sul ruolo di udienza del 12 marzo 2021 della sentenza n. 28933/2021 pronunziata da questa Terza Sezione penale della Corte di cassazione, i cui motivi sono stati depositati il successivo 10 febbraio 2021, è stato è stato erroneamente indicato il Tribunale di Novara quale giudice di rinvio "competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, CPP", sebbene il giudizio in questione non avesse ad oggetto la impugnazione di un provvedimento emesso in fase cautelare dal Tribunale quale giudice del riesame; che, trattandosi di mero errore materiale, è possibile procedere alla sua correzione ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen.;

PQM Dispone la correzione del dispositivo del ruolo di udienza di camera di consiglio del 12 marzo 2021, relativamente al procedimento RGN 30970/2020, ricorrente Andrea Grigolato, nel senso che le parole contenute nel dispositivo "competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, CPP" devono intendersi soppresse. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere est