Cassation annuls conviction due to prescription period expiration, not procedural violations or lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remanding the case because the statute of limitations had expired. Although the defense argued for procedural errors regarding blood sample analyses and technical expert opinions, the court found no need to re-evaluate facts. The decision rests on the fact that seven years and six months had passed since the alleged crime, extinguishing the criminal liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: The expiration of the prescription period extinguishes criminal liability, rendering the conviction void regardless of procedural defects or lack of motivation.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SETOLA CAMILLO EMILIO nato a AVERSA il 02/08/1981 avverso la sentenza del 26/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 26 settembre 2019 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta a Camillo Emilio Setola il 21 maggio 2018 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere alla pena di C 5.500,00 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, per il reato ex art. 544-ter, comma 2, cod. pen. (in Grazzanise accertato il 25 luglio 2013 ed il 2 agosto 2013).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 220 e 223 disp. att. cod. proc. pen., con riferimento all'esito delle analisi effettuate il 25 luglio 2013 sui campioni ematici degli animali dell'imputato. Con il secondo motivo si deduce la mancanza della motivazione sugli esiti della consulenza tecnica prodotta dalla difesa all'udienza del 12 aprile 2018. Con il terzo motivo si deduce l'erronea applicazione dell'art. 544-ter, comma 3, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso risulta non manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello non ha risposto sulla questione relativa all'omesso avviso ex art. 223 disp. att. cod. proc. pen., pur qualificando l'attività quale ispettiva, e sul secondo motivo di appello. È però decorso il 2 febbraio 2021 il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi; la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Non emergono in modo assolutamente non contestabile (cfr. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), circostanze idonee per pronunciare la sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 1