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Sentenza — n. 3719/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls preliminary judge order due to new law increasing penalty requiring trial by indictment instead of direct citation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procurator General successfully appealed a preliminary judge's order to transmit case files for direct citation to trial. The court found this procedural step abnorm because a new law raised the maximum penalty to five years, necessitating a trial by indictment under the principle that procedural rules apply at the time of prosecution. Consequently, the order was annulled without remittal, and files were sent back to the prosecutor to initiate the correct trial by indictment procedure.

Regesto Legislator

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Art. 33-sexies cod. proc. pen.; Art. 550 cod. proc. pen.: The principle of tempus regit actum requires procedural rules to be applied at the time of exercising the criminal action, meaning a new law increasing the maximum penalty mandates trial by indictment rather than direct citation when the threshold is exceeded.

Parole chiave

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tempus regit actum trial by indictment direct citation procedural abnormity new penal law criminal procedure annulment without remittal ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 33-sexies cod. proc. pen.
luglio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato ha disposto, a norma dell'art. 33-sexies cod.
Art. 550 cod. proc. pen.
Come è stato correttamente evidenziato dal ricorrente, ed integralmente recepito anche dal Procuratore generale con idoneo corredo di analoghe decisioni di questa Corte, in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativamente all'anno di imposta 2015.
legge 19 dicembre 2019, n. 157
art. 33-sexies cod. proc. pen
luglio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato ha disposto, a norma dell'art. 33-sexies cod.
art. 550 cod. proc. pen
Come è stato correttamente evidenziato dal ricorrente, ed integralmente recepito anche dal Procuratore generale con idoneo corredo di analoghe decisioni di questa Corte, in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Macrì
Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Ariani
Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Castigliola
281802; Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Castigliola, Rv.
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Testo completo

EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato nel procedimento nei confronti di Wang Xianping, nata in Cina il 22/01/1987 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per l'ulteriore corso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 1. luglio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato ha disposto, a norma dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di Wang Xianping, titolare della ditta individuale Pronto Moda Hexin, indagata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 relativamente all'anno di imposta 2015.

2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione, quanto alla ritenuta abnormità dell'atto. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che - a seguito della novella di cui alla legge 19 dicembre 2019, n. 157 - l'inasprimento della sanzione edittale (ora compresa nella forbice tra due e cinque anni di reclusione) avrebbe comportato necessariamente l'esercizio dell'azione penale tramite la richiesta di rinvio a giudizio atteso il superamento del limite di quattro anni di reclusione già vigente, ed in ragione della immediata applicabilità delle regole processuali soggette al principio del tempus regit actum. In tal senso si era verificata una stasi del procedimento stante la sua regressione indebita al Pubblico ministero, tenuto in via alternativa all'emissione di un decreto di citazione nullo ovvero di una richiesta di rinvio a giudizio in violazione dell'ordinanza del G.u.p..

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato. 4.1. Come è stato correttamente evidenziato dal ricorrente, ed integralmente recepito anche dal Procuratore generale con idoneo corredo di analoghe decisioni di questa Corte, in tema di esercizio dell'azione penale con citazione diretta a giudizio, il rinvio previsto dall'art. 550 cod. proc. pen. alla pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni è "fisso" in quanto, stante l'inderogabilità del principio tempus regit actum in ambito processuale, va riferito alla norma vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale e non già a quella di diritto sostanziale concretamente applicabile all'imputato, sulla base dei criteri che regolano la successione delle leggi penali del tempo (Sez. 2, n. 9876 del 12/02/2021, Macrì, Rv. 280724).

In conseguenza di ciò, deve considerarsi abnorme, in quanto determina una indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga la restituzione degli atti al Pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio (Sez. 2, n. 28304 del 25/06/2021, Ariani, Rv. 281802; Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Castigliola, Rv. 279238, in fattispecie relativa al reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n.401, trasformato in delitto punito con pena detentiva superiore nel massimo a quattro anni dal d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modifiche, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, dove la Corte ha precisato che, essendo stata esercitata l'azione penale dopo l'anzidetto intervento normativo, correttamente il Pubblico ministero aveva formulato richiesta di rinvio a giudizio, anziché procedere con decreto di citazione diretta, trovando applicazione il principio tempus regit actum).

5. In tal senso, pertanto, attesa l'immediata applicabilità della norma che aveva determinato, relativamente alla fattispecie per cui vi è indagine, il superamento del limite edittale del quadriennio, doveva procedersi all'esame della richiesta di rinvio a giudizio, siccome richiesto dal Pubblico ministero. 5.1. In ragione di ciò, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Prato per l'ulteri