Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3714/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea-bargain sentencing for drug trafficking due to improper grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3714/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant challenged the sentencing based on the lack of statutory grounds for acquittal rather than permissible issues like the plea's validity. The appellant argued the trial court's reasoning was generic and failed to detail why no acquittal applied, yet the law restricts appeals against plea-bargain sentences to specific topics such as the defendant's will or legal qualification. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing upon request are limited to specific grounds; challenges regarding the absence of acquittal grounds are inadmissible, resulting in cost liability for the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal inadmissibility plea bargain sentencing drug trafficking offense procedural costs acquittal grounds commisurazione della pena per stupefacenti spese di detenzione pene e misure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I.
Art. 1, comma 51, della legge n. 103 del 2017
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'apparenza della motivazione nella parte relativa alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Bologna ha applicato a Rachid Boumahdi, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'apparenza della motivazione nella parte relativa alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Boumahdi Rachid, nato in Marocco il 12/4/1980 avverso la sentenza del 13/4/2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 aprile 2021 il Tribunale di Bologna ha applicato a Rachid Boumahdi, su sua richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di due anni di reclusione e 4.000,00 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (ascrittogli per aver detenuto a fine di spaccio 522,87 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, in Bologna il 12 febbraio 2021).

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'apparenza della motivazione nella parte relativa alla insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., illustrata in modo generico e assertivo da parte del Tribunale, mediante la sola indicazione degli atti di indagine dai quali era stato tratto tale convincimento, omettendo di indicare tutti gli elementi che avevano indotto il Tribunale a escludere la declaratoria di non punibilità ai sensi di detta disposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Deve rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma solo, peraltro genericamente e in modo assertivo, l'insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento: si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, con la conseguente inammissibilità del ricorso. 2 nal,:

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/11/2021 Il Consigliere