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Sentenza — n. 3711/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to applicant's formal withdrawal of the legal challenge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3711/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following the applicant's formal withdrawal of the legal challenge. Although the applicant initially raised procedural defects regarding notification and time limits, he subsequently submitted a declaration of renunciation to the appeal. Consequently, the Court ruled that the appeal must be dismissed, imposing costs on the applicant.

Regesto Legislator

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Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A withdrawal of appeal renders the legal challenge inadmissible, obligating the appellant to bear procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration procedural costs Cassazione criminal procedure rinuncia al brevetto ritiro della querela penale conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589 comma 2 cod. proc. pen.
Di seguito al ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente Iurlaro Pietro.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 311 comma 1 cod. proc. pen
per la mancata comunicazione e/o notificazione ex art. 311 comma 1 cod. proc. pen.
art. 311 comma 5 cod. proc. pen
per la mancata definizione del procedimento entro il termine massimo di cui all'art. 311 comma 5 cod. proc. pen.
art. 309 comma 9 cod. proc. pen
Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione per assenza di autonoma valutazione ex art. 309 comma 9 cod. proc. pen.
artt. 273 cod. proc. pen
Con il quarto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 273 cod. proc. pen.
art. 589 comma 2 cod. proc. pen
Di seguito al ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente Iurlaro Pietro.
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Testo completo

la seguente SENTENZA IL CANtr"3-7 sul ricorso proposto da Iurlaro Pietro nato a Terlizzi il 03/04/1999; avverso la ordinanza del 10/06/2021 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale del riesame di Bari, adito nell'interesse di Iurlaro Pietro avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale, applicativa nei suoi confronti della misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'art. 73 comma IV DPR 309/90, rigettava l'istanza.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso 'urlar° Pietro, deducendo cinque motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. per la mancata comunicazione e/o notificazione ex art. 311 comma 1 cod. proc. pen. dell'avviso di deposito della ordinanza impugnata.

4. Con il secondo motivo, rappresenta il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. per la mancata definizione del procedimento entro il termine massimo di cui all'art. 311 comma 5 cod. proc. pen.

5. Con il terzo motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione per assenza di autonoma valutazione ex art. 309 comma 9 cod. proc. pen. in relazione al motivo sub 4) della istanza di riesame.

6. Con il quarto motivo rappresenta vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 273 cod. proc. pen. e 274 cod. proc. pen., con particolare riferimento al pericolo di reiterazione.

7. Con il quinto motivo deduce vizi di violazione di legge con riguardo alla insussistenza dell'ipotesi di reato di cui all'art. 73 comma 1 DPR 309/90.

8. Di seguito al ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente Iurlaro Pietro.

9. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere il pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 18/11/2021. Il Co igliere