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Sentenza — n. 3566/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3566/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3566/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 17 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Pistoia ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Silvia e Riccardo Banchi nonché di Ugo Franco avverso l'ordinanza in data 29 ottobre 2020 del GIP del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato l'istanza di dissequestro degli immobili costituenti prima casa nell'ambito di un procedimento ai sensi degli art. 648 ter.l. cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 3566/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 648 ter.l. cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili distrazione di valori patrimoniali restituzione di fondo dissequestro di beni contestazione della realizzazione restrizione della proprietà
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Banchi Riccardo, nato a Firenze il 17/05/1962, Banchi Silvia, nata a Firenze il 12/07/1971, Franco Ugo, nato a Foggia il 26/02/1956, avverso l'ordinanza in data 17/02/2021 del Tribunale di Pistoia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17 febbraio 2021 il Tribunale del riesame di Pistoia ha respinto l'appello proposto nell'interesse di Silvia e Riccardo Banchi nonché di Ugo Franco avverso l'ordinanza in data 29 ottobre 2020 del GIP del Tribunale di Pistoia che aveva rigettato l'istanza di dissequestro degli immobili costituenti prima casa nell'ambito di un procedimento ai sensi degli art. 648 ter.l. cod. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

2. Gli indagati presentano tre motivi di ricorso. Con il primo deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli art. 2 e 648-ter.1 e quater cod. pen. Precisano che non era applicabile il comma ter.1, dal momento che le condotte contestate erano anteriori al 10 gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge. Censurano la decisione per motivazione apparente. Con il secondo denunciano la violazione di legge con riferimento agli art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché era stato appreso l'unico immobile di proprietà, non suscettivo di espropriazione ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973. Con il terzo lamentano la violazione di legge e di norme processuali in relazione agli art. 76 d.P.R. n. 602 del 1973, 11, 12-bis e ter, d.lgs. n. 74 del 2000 e 240-bis cod. pen., perché non era ammissibile la confisca di beni lecitamente entrati nel patrimonio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa la sopravvenuta rituale rinuncia prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti, la condanna degli stessi al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensor