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Sentenza — n. 3276/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3276/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 27 gennaio 2021 condannava Oro Gilberto in relazione al reato, riqualificato, di cui all'ar. 256 comma 1 lett. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Oro Gilberto mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e dife:to di motivazione in. relazione all'art.. 163 cod. pen. Il diniego del benefico della sospensione condizionale sarebbe immotivato e illogico, siccome fondato su argomenti presuntivi, senza indicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pei. che ostino al predetto beneficio. E senza considerare l'incensuratezza del ricorrente e la personalità positiva dell'imputato, desu.-nibie dal comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti e consistito nello smaltimento dei rifiuti.

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p, art. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 3276/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 256 comma 1 lett. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Oro Gilberto mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e dife:to di motivazione in. relazione all'art.. 163 cod. pen. Il diniego del benefico della sospensione condizionale sarebbe immotivato e illogico, siccome fondato su argomenti presuntivi, senza indicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pei. che ostino al predetto beneficio. E senza considerare l'incensuratezza del ricorrente e la personalità positiva dell'imputato, desu.-nibie dal comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti e consistito nello smaltimento dei rifiuti.

Parole chiave

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riabilitazione pericolo di reiterazione inadempimento reiterato smaltimento dei rifiuti amministrazione infedele qualificata rifiuti non recuperabili

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.; e.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., per omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per la particolare tenuità Je fatto.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Oro Gilberto nato a Cesa il 26/10/1960; avverso la sentenza del 27/01/2021 del tribunale di Napoli Nord; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamenti con rinvio in punto di omessa pronuncia verso la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p. e in subordine l'annullamento con rinvio n pJlito di diniego della concessione della sospensione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il tribunale di Napoli Nord, con sentenza del 27 gennaio 2021 condannava Oro Gilberto in relazione al reato, riqualificato, di cui all'ar. 256 comma 1 lett.

a) Dlgs. 152/06.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Oro Gilberto mediante il proprio difensore, prospettando due motivi di impugnazione 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge e dife:to di motivazione in. relazione all'art.. 163 cod. pen. Il diniego del benefico della sospensione condizionale sarebbe immotivato e illogico, siccome fondato su argomenti presuntivi, senza indicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pei. che ostino al predetto beneficio. E senza considerare l'incensuratezza del ricorrente e la personalità positiva dell'imputato, desu.-nibie dal comportamento tenuto nell'immediatezza dei fatti e consistito nello smaltimento dei rifiuti.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 131 bis cod. pen., per omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione per la particolare tenuità Je fatto. Ricorrendone i presupposti di legge.

5. Il secondo motivo, preliminare sul piano giuridico e logico risp€ tto al primo, è fondato, atteso che il giudice non ha fornito risposta a la spcifica domanda di assoluzione in relazione alla fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.

6. Anche il primo motivo è fondato, avendo il tribunale operato una prognosi di recidivanza fondata sulla possibilità che il ricorrente si -itrovi in un contesto fattuale favorevole alla consumazione di una nuova comoda illecita piuttosto che sulla inclinazione personale dello stesso alla futura cornmi!ssione di illeciti. E' utile sottolineare, al riguardo, che la concessione o il dinie(3o del beneficio della sospensione condizionale della pena sono rmessi alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale nell'eserciz o del relativo potere deve formulare la prognosi, positiva o negativa, di ravvedimento personale di cui all'art. 164, comma primo, cod. peri..

L'oobligo della relativa motivazione da parte del giudice, tuttavia, non viene assoll:o con la mera indicazione delle circostanze di cui all'art. 133 cod. ;Jen., bensì esplicitando l'"iter" logico seguito per il giudizio conclusivo, con ,-iguardo ad uno o più delle specifiche circostanze e criteri che egli ritenga prevalenb (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992 Rv. 191875 - 01).• 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pe .tanto che la sentenza impugnata debba essere annullata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art.131 bis c.p.) e alla eventuale concessione, in caso di previa esclusione della configurabilità della predetta fattispecie, della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Napoli Ncrd, in diversa persona fisica.

Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'impLt

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.; e. alla eventuale concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Napoli Nord, in diversa pE rsona fisica. Visto l'art. 624 c. p. p. dichiara la irrevocabilità della sentenza ir ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 01/03/2021. ( Il Consigli