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Sentenza — n. 3127/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3127/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3127/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il tribunale di Palermo, con sentenza del 20 novembre 2019 condannava Torregrossa Ninfa in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lett. b) (capo a), 71 (capo b), 72 (capo c), 95 (capo d), del DPR 380/01, riconoscendo il vincolo della continuazione e applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Regesto Legislator

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art. 620 c.p; Sentenza — n. 3127/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce il vizio di violazione della legge penale, per avere il giudice omesso l'adozione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 44 lett.

Parole chiave

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divieto di demolizione revoca della sospensione condizionale effetto sospensivo della licenza edilizia condono della prestazione differimento dell'esecuzione della pena ritiro della domanda di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 620 c.p
Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, correlato alla realizzazione delle opere abusive di cui al capo a) della sentenza citata, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: Torregrossa Ninfa nata a Palermo il 10/01/1969; avverso la sentenza del 20/11/2019 del tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'ordine di demolizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Palermo, con sentenza del 20 novembre 2019 condannava Torregrossa Ninfa in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lett. b) (capo a), 71 (capo b), 72 (capo c), 95 (capo d), del DPR 380/01, riconoscendo il vincolo della continuazione e applicando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso il Procuratore Generale della corte di appello di Palermo deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce il vizio di violazione della legge penale, per avere il giudice omesso l'adozione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 44 lett.

b) DPR 380/01 e per non avere subordinato il concesso beneficio della sospensione condizionale alla demolizione delle opere medesime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato quanto alla omessa adozione dell'ordine di demolizione, atteso che ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita. In proposito questa Corte ha precisato che l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali (cfr. in tal senso anche con riguardo a sentenza di patteggiamento, Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, Rv. 245212).

2. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di demolizione, correlato alla realizzazione delle opere abusive di cui al capo a) della sentenza citata, ordine che il Collegio dispone ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. I) (cfr. Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Rv. 246769).

3. E' invece manifestamente infondata la censura inerente la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla esecuzione della demolizione così disposta, rientrando la scelta di operare la predetta subordinazione nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice; cosìcchè non è configurabile alcuna violazione di legge, laddove del resto lo stesso ricorrente ha in proposito invocato, piuttosto, una prassi giurisprudenziale. Che invero non depone nel senso di un obbligo di legge. In proposito, anche di recente questa Suprema Corte ha precisato che, in tema di reati edilizi, la concessione della sospensione condizionale della pena non deve essere necessariamente subordinata alla demolizione delle opere abusive, non potendo tale necessità ricavarsi dal dovere, per il giudice, di emettere, in caso di condanna, l'ordine di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nulla infatti disponendo tale previsione con riferimento alla concessione della 2 & sospensione condizionale della pena e agli obblighi cui la stessa può essere subordinata.

Invero, il giudice è tenuto a motivare la mancata subordinazione del beneficio concesso all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, nei soli casi in cui esso riguardi persona che ne abbia già usufruito o vi sia stata una specifica richiesta del pubblico ministero (Sez. 3 - n. 38476 del 31/05/2019 Rv. 276889 - 01

P.Q.M.

annulla senza rinvio la ordinanza impugnata limitatamente all'omessa disposizione dell'ordine di demolizione, demolizione che dispone, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 18/11/2021. 12oIl nsigliere es.t.e9sor