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Sentenza — n. 2510/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2510/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2510/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Cagliari, pronunciando in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di Stefano Arzu e Alessio Arzu per il reato di illecito trasporto e consegna di un kg. di cocaina, in data 22 gennaio 2009, e li aveva condannati, il primo, alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa ed il secondo, ritenuta la continuazione con altro analogo reato, alla pena complessiva di quattro anni ed otto mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa, con diniego, per entrambi, delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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artt. 2 cod. pen; Sentenza — n. 2510/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si segnala, ancora, che l'atteggiamento «circospetto» di Stefano Arzu, che emergerebbe dalle immagini riprese in occasione del pedinamento, costituisce mero elemento di "contorno" in sé non univoco, così come l'espressione «billetteddu», usata nella conversazione intercettata la mattina del 22 gennaio 2009, prima dell'incontro oggetto di osservazione. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze confisca dei proventi di reato test sul consumo di droga consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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artt. 2 cod. pen
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 cod. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. Arzu Stefano, nato a Lanusei il 08/11/1986 2. Arzu Alessio, nato a Lanusei il 22/08/1986 avverso la sentenza in data 06/10/2020 della Corte d'appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito, per i ricorrenti, l'avvocato Francesca Aricò, in sostituzione dell'avvocato Paolo Pilia, difensore di fiducia di Stefano Arzu, e degli avvocati Giovanni Aricò e Stefano Piras, difensori di fiducia di Alessio Arzu, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2020, la Corte di appello di Cagliari, pronunciando in sede di rinvio all'esito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari che, per quanto di interesse in questa sede, aveva dichiarato la penale responsabilità di Stefano Arzu e Alessio Arzu per il reato di illecito trasporto e consegna di un kg. di cocaina, in data 22 gennaio 2009, e li aveva condannati, il primo, alla pena di quattro anni di reclusione e 20.000,00 euro di multa ed il secondo, ritenuta la continuazione con altro analogo reato, alla pena complessiva di quattro anni ed otto mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa, con diniego, per entrambi, delle circostanze attenuanti generiche.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe Alessio Arzu, con atto a firma dell'avvocato Stefano Piras, e Stefano Arzu, con atto a firma dell'avvocato Paolo Giuseppe Pilia.

3. Il ricorso di Alessio Arzu è articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, comma 2, e 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione di responsabilità dell'imputato. Si deduce che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del vincolo nascente dalla sentenza di annullamento, la quale aveva chiesto di chiarire il dubbio in ordine all'oggetto della consegna, potendo essere questo identificabile in denaro, invece che in droga, senza riproporre gli argomenti già evidenziati dalla precedente decisione della Corte d'appello, poi annullata. Si rappresenta che l'unico elemento di novità della sentenza di rinvio rispetto alla sentenza annullata è costituito dalla «riflessione» cica la probabilità dell'occultamento della droga sotto il giubbotto, e che, però, tale dato è però meramente congetturale, ed anzi contrastante con le risultanze istruttorie.

4. Il ricorso di Stefano Arzu è articolato in due motivi, preceduti da una premessa, concernente lo svolgimento delle precedenti fasi del processo. 4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art.627 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla affermazione dì responsabilità dell'imputato. Si deduce che la sentenza impugnata ha disatteso il vincolo nascente dalla sentenza di annullamento, perché si è sottratta al confronto con l'indizio negativo, ritenuto decisivo in sede di legittimità ai fini dell'annullamento, costituito dall'indicazione dei Carabinieri, nell'annotazione concernente il pedinamento effettuato il 22 gennaio 2009, «di non aver acclarato alcun tipo di movimento relativo ad ipotetiche consegne di droga», giudicando la frase una mera giustificazione per il mancato intervento.

Si rappresenta che il richiamo della sentenza impugnata al giubbotto invernale non è concludente, anche perché occorre spiegare come sia possibile occultare un kg. di droga sotto il capo di abbigliamento, evitando "rigonfiamenti" sospetti, passibili di essere notati dagli investigatori. Si aggiunge che le due annotazioni dei Carabinieri, del 3 febbraio 2009 e dell'8 giugno 2009, sono convergenti nel rappresentare che l'attività di osservazione non fece notare alcunché di sospetto, e che, anzi, i riferimenti alla «pessima qualità» dello stupefacente, contenuti nella nota del 3 febbraio 2009, escludono in ogni caso la rilevanza penale della condotta.

Si segnala, ancora, che l'atteggiamento «circospetto» di Stefano Arzu, che emergerebbe dalle immagini riprese in occasione del pedinamento, costituisce mero elemento di "contorno" in sé non univoco, così come l'espressione «billetteddu», usata nella conversazione intercettata la mattina del 22 gennaio 2009, prima dell'incontro oggetto di osservazione. 4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al trattamento sanzionatorio. Si deduce che la sentenza impugnata, proprio perché la sostanza stupefacente era di «pessima qualità», avrebbe dovuto applicare il trattamento sanzionatorio previsto per le droghe c.d. "leggere".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate.

2. Prive di fondamento sono le censure formulate nel ricorso di Alessio Arzu e nel primo motivo del ricorso di Stefano Arzu, che contestano l'affermazione di responsabilità, deducendo che la sentenza impugnata, per pervenire a tale conclusione, ha disatteso il vincolo nascente dalla precedente sentenza di annullamento, limitandosi a rivalutare le risultanze già espressamente esaminate dalla sentenza di appello, salvo aggiungere elementi meramente congetturali o di "contorno", e senza confrontarsi con l'indizio negativo dell'annotazione dei Carabinieri sulla mancata constatazione di movimenti relativi a consegna di droga. 2.1.

Appare utile qualche precisazione preliminare in ordine al contenuto del vincolo derivante dall'annullamento con rinvio. Innanzitutto, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo h' i/ i l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità, in quanto dalla sentenza di annullamento deriva solo il divieto di adottare la stessa motivazione che la Suprema Corte ha ritenuto viziata (così per tutte, Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep.

Liverani, Rv. 271696-01, ma anche Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276544-04). Inoltre, principio altrettanto consolidato è quello in forza del quale, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-01, e Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01). 2.2.

La sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 4618 del 15/12/2017, dep. 2018) che ha determinato la celebrazione del giudizio di rinvio, ha ad oggetto più fatti. In particolare, la precisata sentenza della Corte di cassazione: -) ha determinato l'irrevocabilità dell'accertamento relativo alla vendita di droga da Frederic Jean Francois Aerts a Sergio Arzu di un kg. di cocaina per il prezzo di 12.000,00 euro in data 14/15 agosto 2008, ed alla consegna della stessa a Giovanni Locci, presso il quale sarebbe stata ritirata da un incaricato di Sergio Arzu; -) ha determinato l'irrevocabilità dell'accertamento relativo alla ritiro di tale partita di droga da parte di Sergio Arzu e Alessio Arzu presso Giovanni Locci in data 18 ottobre 2009; -) ha annullato con rinvio l'accertamento nei confronti di Stefano Arzu e Alessio Arzu relativo alla consegna effettuata da costoro a Giovanni Locci di un kg. di cocaina in data 22 gennaio 2009.

L'annullamento della decisione di appello è stato pronunciato «perché svaluta del tutto l'indizio negativo consistente nel testuale riferimento dei carabinieri, nel loro rapporto relativo al pedinamento effettuato, "al fatto di non aver acclarato alcun movimento relativo ad ipotetiche consegne di droga", ritenendo trattarsi di un mero commento effettuato per giustificare il proprio operato e, cioè, la mancata perquisizione ed il mancato sequestro». Si osserva che «[T]ale conclusione appare manifestamente illogica» perché, «in data 22 gennaio 2009, Giovanni Locci, Stefano Arzu e Alessio Arzu, sono scomparsi dalla vista degli operatori dalle 16.57 alle 16.59, in cui sono entrati all'interno di uno stabile, da cui i due cugini Arzu sono usciti, dopo appena due minuti, senza alcun pacco o busta, differentemente da quanto è avvenuto nel precedente episodio [del 18 ottobre 2008], in cui Sergio e Alessio Arzu si sono intrattenuti circa 15 minuti all'interno del palazzo ove era ubicata l'abitazione di Giovanni Locci e ne sono usciti con una busta con manici in nylon».

Si conclude che, prendendo in considerazione anche il riferito accertamento dei Carabinieri, risulta necessario «spiegare in maniera logica con quali modalità ed in quale contesto temporale possa essere avvenuta in tale occasione la consegna della sostanza stupefacente, essendo, peraltro, possibile che in quell'occasione vi sia stato lo scambio di denaro invece che di droga». 2.3. La sentenza del Giudice di rinvio riesamina analiticamente la vicenda. 2.3.1. Si precisa, innanzitutto, che, tra il 14 ed il 15 agosto 2008, Sergio Arzu aveva personalmente consegnato ad Aerts la somma di 12.000,00 euro quale corrispettivo per l'acquisito di un kg. di cocaina, e che questa droga era stata dapprima consegnata a Giovanni Locci tra il 20 ed il 22 luglio 2008, e, poi, ritirata da Sergio Arzu ed Alessio Arzu il 18 ottobre 2008.

Si rappresenta, poi, che: -) Sergio Arzu, in una conversazione intercettata in data 3 dicembre 2008, si era lamentato con Aerts della pessima qualità della droga, definendola ripetutamente «spazzatura», ed aveva chiesto al medesimo di «sistemare»; -) in data 16 gennaio 2009, Stefano Arzu e Giovanni Locci avevano parlato dei contatti con Aerts, Arzu aveva definito la droga in suo possesso «roba da cesso», e Locci si era dimostrato interessato a smerciarla, invitando l'interlocutore a recapitargliela; -) in quei giorni, Aerts aveva proposto di restituire 5.000/6.000 euro, ed aveva effettuato, in data 19 gennaio 2009, tramite Western Union, il trasferimento di 2.500 euro alla sorella di Sergio Arzu, la quale aveva ricevuto il denaro il giorno successivo.

Si descrivono, quindi, gli accadimenti del 22 gennaio 2009. Si premette che quella mattina Sergio Arzu e Giovanni Locci concordano telefonicamente una consegna per la giornata (Locci dice: «ce la fai oggi?», e l'altro risponde: «sì ... sì ... ascò poi guarda che ti mando il billetteddu dai». Si segnala, quindi, che secondo quanto risulta dalla visione dei filmati realizzati in occasione del servizio di osservazione dei Carabinieri: -) alle ore 16,55 Stefano Arzu e Alessio Arzu scendono dall'auto con fare circospetto, raggiungono l'ingresso dell'abitazione di Locci, e poi all'arrivo di questi, alle ore 16,57, entrano nello stabile e scompaiono dal campo visivo degli operanti; -) alle ore 16,59, Stefano e Alessio Arzu ritornano nella loro auto; -) alle ore 17,01, Locci fa un cenno del capo e Stefano Arzu si precipita di corsa verso l'interno dello stabile e poi riesce alle 17,01, parla per circa 30 secondi con Locci, e infine risale in auto e si allontana, così come l'interlocutore.

Si evidenzia che i due Arzu, nell'occasione, hanno sempre indossato un giubbotto invernale, che il giubbotto di Stefano Arzu è rimasto sempre chiuso, e che il medesimo Stefano Arzu, quando viene richiamato da Lacci con un cenno del capo, ritorna nello stabile «spostandosi di corsa dall'auto». Si rileva, ancora, che quella sera, alle ore 20,16, viene intercettata una conversazione tra Lacci e Sergio Arzu, nella quale il primo dice all'altro: «è tutto ok lo ... lo sto già facendo mettere mano perché ... vediamo un poco se parte capito», senza ricevere alcuna domanda, e che, più tardi, alle ore 23,51, la moglie di Lacci dice al marito di averlo cercato senza ricevere risposta e di essere stata preoccupata, anche per aver appreso dalla televisione dell'arresto di cinque persone.

Si espone, infine, che il successivo 25 gennaio, Giovanni Lacci confermava a Sergio Arzu che quanto ricevuto era «merda proprio», e faceva però intendere all'interlocutore, «se hai pazienza», di poter comunque smerciare la sostanza. 2.3.2. Sulla base di questi elementi, il Giudice del rinvio afferma di ritenere accertato che il 22 gennaio 2009, Stefano e Alessio Arzu consegnarono un kg. di droga a Giovanni Lacci. Si premette che alla data del 22 gennaio 2009, per quanto emerge dagli accertamenti passati in giudicato, e dalle conversazioni intercettate, Sergio Arzu era creditore e non debitore di una somma di denaro, tanto da avere già ottenuto una somma da Aerts due giorni prima, ed aveva concordato con Giovanni Lacci di consegnare a questi la cocaina ricevuta per renderla vendibile.

Si rappresenta, poi, che il contenuto delle conversazioni intercettate la sera del 22 gennaio 2009 ed il 25 gennaio 2009, dopo l'incontro del pomeriggio del 22 gennaio 2009 tra i due odierni ricorrenti e Giovanni Lacci, conferma che a questi fu consegnata "merce" a cui «mettere mano», e di pessima qualità. Si osserva, quindi, che, dall'esame del filmato realizzato dai Carabinieri il pomeriggio del 22 gennaio 2009, la consegna della droga molto probabilmente avvenne alle 17,01, quando Stefano Arzu, fu chiamato con un cenno del capo da Lacci, e scese di corsa dall'auto con il giubbotto invernale chiuso per entrare da solo, per la seconda volta in pochissimi minuti, nello stabile del medesimo Lacci.

Si aggiunge che questo comportamento, unitamente all'atteggiamento guardingo dei due odierni ricorrenti fino al momento della ripartenza, è indicativo della disponibilità di droga, e non di denaro, posto che quest'ultimo non è un oggetto illecito o da nascondere. Si segnala, ancora, che la prima annotazione di servizio dei Carabinieri, effettuata il 3 febbraio 2009, osservava: «sebbene il dianzi delineato contesto investigativo consenta di argomentare agevolmente che l'Arzu Sergio abbia fatto recapitare al Lacci lo stupefacente di pessima qualità fornitogli dall'Aerts mediante l'invio dei propri cugino e fratello, questi Comandi hanno ritenuto opportuno non procedere ad alcun tipo di intervento risolutivo nel senso sia al fine di non pregiudicare lo sviluppo della presente indagine, attesone il quadro probatorio ancora parziale, sia in ragione della pessima qualità del materiale oggetto dell'illecita transazione, potendosi ragionevolmente ipotizzare che potesse non giustificare l'adozione di congrui provvedimenti di polizia», e che solo l'annotazione finale dell'8 giugno 2009 rilevava l'assenza di «alcun movimento che potesse far anche solo presupporre una datio di sostanza stupefacente».

Si sottolinea che l'ultima annotazione non tiene conto della possibilità dell'effettuazione della consegna all'interno dello stabile, ed è in palese contraddizione le indicazioni contenute nella prima annotazione di servizio, più prossima ai fatti, la quale non dubitava dell'avvenuto scambio della droga. 2.4. Le conclusioni della sentenza impugnata sono correttamente motivate. In effetti, il punto critico segnalato dalla sentenza di annullamento è stato approfondito con un nuovo esame delle specifiche risultanze del servizio di osservazione, attraverso l'esame dei filmati realizzati dalla polizia giudiziaria, nonché con una comparazione tra l'annotazione di servizio che avanzava forti perplessità sull'avvenuta consegna e quella precedente, invece di opposta opinione.

Questo approfondimento, inoltre, ha portato a risultati elaborati sulla base di osservazioni congrue, ragionevolmente apprezzabili come massime di esperienza e non come mere congetture, anche in considerazione dell'intero materiale istruttorio, e in particolare dei rapporti pregressi tra le parti e le risultanze delle conversazioni telefoniche antecedenti, concomitanti e successive al 22 gennaio 2009, giorno del fatto.

3. Manifestamente infondate sono le censure, esposte anch'esse nel primo motivo del ricorso di Stefano Arzu, le quali deducono che la pessima qualità dello stupefacente escluderebbe in ogni caso la rilevanza penale della condotta. Invero, come già evidenziato nella sentenza di annullamento pronunciata da Sez. 4, n. 4618 del 15/12/2017, dep. 2018, con riferimento alla precedente consegna della droga da Locci a Stefano Arzu il 18 ottobre 2008, la pessima qualità della droga non ne esclude né l'efficacia drogante, né la commerciabilità.

4. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo del ricorso di Stefano Arzu, che criticano la mancata applicazione del trattamento sanzionatorio previsto per le c.d. "droghe leggere", in ragione della pessima qualità della sostanza consegnata. In effetti, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la vicenda ha avuto ad oggetto un kg. di cocaina, e, quindi, è inapplicabile la disciplina prevista in materia di c.d. "droghe leggere".5. In conclusione, alla infondatezza delle censure, segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrent