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Sentenza — n. 2509/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against building code conviction, citing lack of specific grounds and invalid necessity defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for being manifestly unfounded, generic, and repetitive of lower court arguments without specific critiques. The appellant argued that a new building permit was unnecessary due to a 2014 law change and claimed necessity due to housing separation, but these defenses were not raised in the appellate stage. The court affirmed that factual assessments in building code cases are unchallengeable on appeal and that the necessity defense fails due to a lack of unavoidable danger.

Regesto Legislator

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Art. 10, 31, 44 lett. B d.P.R. 380/2001; Art. 163 cod. pen.; In building code offenses, the defense of necessity is not applicable due to the lack of unavoidable danger, and appeals must contain specific critiques of lower court reasoning rather than reiteration of generic facts.

Parole chiave

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building code offenses necessity defense conditional sentence suspension inadmissible appeal repetitive grounds urban planning violations Cassation review limits modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 10, 31, 44 lett. B d.P.R. 380/2001
pen., art. 10, primo comma, lettera C e 44 d.P.R.
Art. 93, 95 d.P.R. 380/2001
380/2001 - capo A accertato il 20 novembre 2015 -, art. 93 2 95 d.P.R.
Art. 163 cod. pen.
Violazione di legge (art. 163 cod. pen.) in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 10 d.P.R. 380/2001
La modifica dell'art. 10 d.P.R. 380/2001 (disposta con d.
art. 163 cod. pen
Violazione di legge (art. 163 cod. pen.) in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 24/11/2017
Sez. 3, n. 16157 del 26/02/2019 - ARCABASCIO ELISA
Sez. 3, n. 51014 del 15/06/2018 - PECORARO NUNZIA
Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016 - Palma
Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013 - Farina
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARRACO CALOGERO nato a PALERMO il 20/08/1955 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 1 ottobre 2020 ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 7 ottobre 2019 che aveva condannato Barraco Calogero alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 9.000,00 di ammenda (con la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'abuso entro trenta giorni) relativamente ai reati unificati dalla continuazione di cui agli art. 10, 31 e 44 lettera B, d.P.R. 380/2001 - capo A accertato il 20 novembre 2015 -, art. 93 2 95 d.P.R. 380/2001 - capo B, accertato il 20 novembre 2005 -.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (ad 2 cod. pen., art. 10, primo comma, lettera C e 44 d.P.R. 380/2001). La modifica dell'art. 10 d.P.R. 380/2001 (disposta con d. I. 12 settembre 2014, n. 133) ha escluso dalla necessità del permesso di costruire i semplici interventi di manutenzione che non comportino aumento di unità immobiliari o di superfici utili. Conseguentemente in applicazione della norma più favorevole non doveva ritenersi necessario il permesso di costruire per gli interventi realizzati dal ricorrente, anche se indubbiamente si è realizzato un organismo edilizio diverso dal precedente. Inoltre, in considerazione della limitata dimensione dell'abuso (soli 45 mq, nel sottotetto) deve trovare applicazione lo stato di necessità in relazione alla separazione dal coniuge del ricorrente che si è trovato senza un alloggio. 2.

2. Violazione di legge (art. 163 cod. pen.) in relazione alla sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione. i (211440.4eiggli„..~..~ .. Sol in considerazione dei precedenti penali dell'imputato la sospensione condizionale della pena è stata subordinata alla demolizione dell'abuso. Del resto, i precedenti penali sono risalenti nel tempo e non risultano significativi per una maggiore pericolosità dell'imputato. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. La questione dello stato di necessità oltre alla sua estrema genericità non risulta proposta in appello. La decisione impugnata contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità.

In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). La Corte di appello evidenzia (unitamente alla sentenza di primo grado, in doppia conforme) senza contraddizioni e senza manifeste illogicità come il ricorrente realizzava nel sottotetto (sopraelevando da tre lati i muri perimetrali) un piccolo appartamento di circa mq 45, senza titolo abilitativo; permesso di costruire necessario per l'art. 10, d.PR. 380/2020, trattandosi di intervento che ha comunque comportato un aumento di volumetria e una modifica della sagoma dell'edificio.

Con incidenza rilevante sul carico urbanistico. Sono accertamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Su questi aspetti il ricorso in cassazione si limita a reiterare, peraltro in fatto, i motivi dell'appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

4. Il motivo dello stato di necessità oltre ad essere molto generico non risulta neanche proposto in sede di appello, con la conseguente sua inammissibilità in questa sede. Comunque, deve confermarsi la giurisprudenza sulla questione di questa Corte di Cassazione: "In materia di abusivismo edilizio, non è configurabile l'esimente dello stato di necessità in quanto, pur essendo ipotizzabile un danno grave alla persona in cui rientri anche il danno al diritto all'abitazione, difetta in ogni caso il requisito dell'inevitabilità del pericolo" (Sez. 3, Sentenza n. 2280 del 24/11/2017 Ud., dep. 19/01/2018, Rv. 271769 - 01).

5. Manifestamente infondato anche il motivo sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione: «In tema di reati edilizi, è legittima la sentenza con cui il giudice subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante demolizione dell'opera abusiva, senza procedere a specifica motivazione sul punto, essendo questa implicita nell'emanazione dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza, che, in quanto accessorio alla condanna del responsabile, è emesso sulla base dell'accertamento della persistente offensività dell'opera stessa nei confronti dell'interesse protetto» (Sez. 3, n. 16157 del 26/02/2019 - dep. 15/04/2019, ARCABASCIO ELISA, Rv. 27540201; vedi anche Sez. 3, n. 51014 del 15/06/2018 - dep. 09/11/2018, PECORARO NUNZIA, Rv. 27430501; vedi anche Sez. 7, n. 9847 del 25/11/2016 - dep. 28/02/2017, Palma, Rv. 26920801; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013 - dep. 01/07/2013, Farina, Rv. 25546601).

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro