Cassation court dismisses appeal against home detention for gambling association charges due to sufficient factual motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Carmela Milena Macchi's appeal against an order applying home detention for her participation in an illegal gambling association. The defense argued the measure lacked current and concrete necessity, but the court found the reasoning sound based on the seizure of her husband's assets and the risk of neutralizing evidence by replicating schemes. Consequently, the appeal was dismissed and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court's motivation for applying home detention is valid when based on the seizure of assets and the logical necessity to prevent the neutralization of evidence through replication of criminal schemes.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Macchi Carmela Milena, nata a Catania il 27/05/1971, avverso l'ordinanza in data 10/06/2021 del Tribunale di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, udito per l'indagata l'avv. Sergio Falcone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 giugno 2021 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l'ordinanza in data 4 maggio 2021 del GIP del Tribunale di Catania che aveva applicato a Carmela Milena Macchi gli arresti domiciliari per aver partecipato all'associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza ai sensi degli art. 4 e 4-bis I. n. 401 del 1989 e all'intestazione fittizia di agenzie di scommesse nel periodo da giugno 2018 a gennaio 2019. '41,h 2. La difesa eccepisce la mancanza di motivazione, sotto il profilo dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. A prescindere dall'erroneità dell'assunto secondo cui vi sarebbe una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sul presupposto che il tipo di associazione contestata per la violazione della I. n. 401 del 1989 e per l'intestazione fittizia delle agenzie di scommesse rientrasse nell'elenco dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione sull'applicazione degli arresti domiciliari è immune da censure. Infatti, il reato associativo è stato contestato fino al gennaio 2019, mentre i reati scopo fino al marzo 2019.
Tuttavia, in sede dì esecuzione della misura cautelare, gli inquirenti hanno sequestrato alla ricorrente, che sì trovava nella base logistica con il marito Salvatore Scuderi, fedele sodale del capo Antonio Padovani, armato di pistola clandestina e munizioni, gli appunti con le cifre, ì nominativi dei correi, le piattaforme illegali, il pc e gli strumenti telematici per i collegamenti, unitamente a rilevanti somme in contanti custodite nelle carpette per euro 13.595. I Giudici della cautela hanno osservato che il sequestro delle attrezzature telematiche e delle sale giochi e l'oscuramento dei siti web poteva essere facilmente neutralizzato replicando gli stessi schemi operativi con nuovi siti e attraverso altri prestanome, elementi che sorreggono in modo logico e razionale la misura cautelare applicata degli arresti domiciliari.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presiente Uba