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Sentenza — n. 2251/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2251/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Parma all'esito del giudizio abbreviato e apre lata dagli imputati, la Corte di appello di Bologna, ai fini che qui rilevano, rAuce.va a quattro anni e dieci mesi di reclusione e 12.000 euro di multa la pena nflitta nei confronti di John Akokadiken, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione a quindici violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. Mei 1990.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 2251/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Parma all'esito del giudizio abbreviato e apre lata dagli imputati, la Corte di appello di Bologna, ai fini che qui rilevano, rAuce.va a quattro anni e dieci mesi di reclusione e 12.000 euro di multa la pena nflitta nei confronti di John Akokadiken, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione a quindici violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. Mei 1990.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti recidiva nell'infrazione traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Akokadiken John, nato in Nigeria il 17/01/1986 avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della decisione emessa dal G.u.p. del Tribunale di Parma all'esito del giudizio abbreviato e apre lata dagli imputati, la Corte di appello di Bologna, ai fini che qui rilevano, rAuce.va a quattro anni e dieci mesi di reclusione e 12.000 euro di multa la pena nflitta nei confronti di John Akokadiken, nel resto confermando la pronuncia impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabilità dell'imputato in relazione a quindici violazioni dell'art. 73, comma 4, d.P.R. Mei 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per mezzo del difensore di fi:lucia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui denun::ia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con r .guardc all'omessa motivazione in relazione all'aumento della pena per effetto della ritenuta recidiva. Assume il difensore che la Corte di merito si è ;la ad affermare che "la pena è stata correttamente aumentata per la ritenuta recidiva", senza confrontarsi con il terzo motivo di appello, con il quale si denunciava l'omessa motivazione, sul punto, da parte della sentenza di primo grado.

3. Il ricorso è infondato.

4. Si osserva che la Corte di appello, nell'affrontare le questioni -elative alla determinazione del globale trattamento sanzionatorio inflitto al ricorren:e (p. 18), ha evidenziato che, nonostante i precedenti penali, il ricorreme ha nuovamente commesso ben quindici violazioni dell'art. 73, comma 4, 309 del 1990 - peraltro di non trascurabile gravità, in considerazione sia de dato ponderale dello stupefacente trattato, nell'ordine di vari chilogrammi, sia della preminenza dell'imputato nel traffico illecito -, ciò che, evidentemer te, è rappresentativo di una più spiccata pericolosità sociale, che giustifica non solo il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione della pena base in una fascia di più elevata gravità (sebbene la Corte di merito abt.a poi operato una riduzione in relazione a taluni reati satellite), ma, imp?icitarrente, anche la sussistenza dei presupposti per la contestata recidiva qualificata. Si tratta di una motivazione adeguata e priva di profili di illogicità man festa, che quindi supera il vaglio di legittimità.

6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con consec Jerrce condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere