Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2230/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2230/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il difensore di Francesco Favasuli ha proposto ricorso per cassHzione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Ealabfia del 11 novembre 2020 di rigetto dell'istanza di sospensione o di revoca dell'oreli'ne di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, notifi Eato il 30 gennaio 2020, in esecuzione della sentenza definitiva del Pretore di Reggic Calabria del 23 febbraio 1994. Si deduce la violazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen : il giudice dell'esecuzione non avrebbe previamente accertato la sussistenza della rocedura di condono edilizio e, successivamente, i tempi necessari alla definizIor e della procedura amministrativa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Sentenza — n. 2230/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai SE n91 ddl'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle 3pe.5.e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Cone costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -acii:ne di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in zelpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Parole chiave

Generato dall'IA
divieto di demolizione ordine di sfratto effetto sospensivo della licenza edilizia disdetta della locazione abitativa sospensione dell'esecuzione domanda di continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, i documen:i es titi per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo coclice di rito non ha previsto all'art. 613 cod. proc. pen., diversamente dall'ahrggal D art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAVASULI FRANCESCO nato a AFRICO il 13/04/1937 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 del TRIBUNALE di REGGIO CALABR-A udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso DEPOSITATA IN CANCEL"

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Francesco Favasuli ha proposto ricorso per cassHzione avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Reggio Ealabfia del 11 novembre 2020 di rigetto dell'istanza di sospensione o di revoca dell'oreli'ne di demolizione emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, notifi Eato il 30 gennaio 2020, in esecuzione della sentenza definitiva del Pretore di Reggic Calabria del 23 febbraio 1994. Si deduce la violazione dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen : il giudice dell'esecuzione non avrebbe previamente accertato la sussistenza della rocedura di condono edilizio e, successivamente, i tempi necessari alla definizIor e della procedura amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospers one, così precisata l'originaria domanda all'udienza del 3 novembre 2020, oerci ,t, non allegato alcun documento che dimostrasse l'effettivo deposito della iic manda di condono edilizio. 1.2. Tale decisione è conforme all'orientamento della giurispruden -ia, ie va qui ribadito (cfr. Sez. 1, n. 2564 del 07/05/1998, Gobbi, Rv. 210788) per cui, qualora non sia diversamente stabilito, incombe su colui che intende avval ,Emesi di una facoltà o godere di un beneficio che siano previsti dalla legge, forr ire la )rova della sussistenza del presupposto su cui la domanda si fonda, non pgteni :si, in assenza di una norma che lo preveda espressamente, stabilire a caricc del giudice competente a decidere su di essa l'obbligo di acquisirla di ufficio (fattispecie nella quale, in sede di incidente di esecuzione avverso ordine di carcerazic le, il condannato aveva dedotto l'apparente passaggio in giudicato della ;Enter za di condanna per essere stata omessa la notifica dell'avviso diiissazione dinanzi alla Corte di cassazione per la discussione del ricorso.

Nell' ,er ur ciare il principio sopra indicato, la S.C. ha ritenuto che spetti all'interessato fomire la prova dei fatti posti a base della sua domanda, e non al giudice l'onere li acquisirla d'ufficio). Sez. 1, n. 5210 del 15/10/1996, Scalise, Rv. 206377 - 01, ha z ffermato lo stesso principio, aggiungendo che ciò vale a maggior ragione qualcli) costituente il presupposto necessario per l'accoglimento della domanda non s trovi presso l'ufficio del giudice competente a pronunciarsi su di essa, bensì pres so un ufficio diverso. Tale interpretazione è anche coerente con un sistema che tenda ad evitare istanze puramente dilatorie.

Dunque, l'istanza avrebbe dovuto essere corredata dagli elementi n suo sostegno. Il giudice dell'esecuzione non deve sopperire all'omesso ace -npiinenIc dell'onere della parte di consentire la valutazione di quanto affermato -iell'is.:anza. 1.3. Inammissibile è la produzione della documentazione relativa alla domanda di condono edilizio direttamente e per la prima volta nel cliud zio di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, i documen:i es titi per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo coclice di rito non ha previsto all'art. 613 cod. proc. pen., diversamente dall'ahrggal D art. 533, tale facoltà: ciò per il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell esistenza e della logicità della motivazione.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i cloc:u meriti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizip, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel co -itegi delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai SE n91 ddl'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle 3pe.5.e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Cone costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -acii:ne di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in zelpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -n en.:( delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Zassa delle Ammende. Così deciso i