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Sentenza — n. 2218/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 2218/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza adottata in data 15 giugno 2021, e depositata in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ex art. 322 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 18 maggio 2021, aveva emendato il provvedimento di sequestro preventivo emesso l'8 ottobre 2020 a fini di confisca, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, aggiungendo, tra i beni da sottoporre a vincolo, anche i beni mobili ed immobili nella titolarità della società "L'Angolana s.r.l.", per un valore non superiore a 2.855.453,00 euro, e della società "Angolana Carni s.r.l.", per un valore non superiore a 246.446,00 euro.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. proc. pen, artt. 321 cod. proc. pen, artt. 240 cod. pen; Sentenza — n. 2218/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 18 maggio 2021, aveva emendato il provvedimento di sequestro preventivo emesso l'8 ottobre 2020 a fini di confisca, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, aggiungendo, tra i beni da sottoporre a vincolo, anche i beni mobili ed immobili nella titolarità della società "L'Angolana s.r.l.", per un valore non superiore a 2.855.453,00 euro, e della società "Angolana Carni s.r.l.", per un valore non superiore a 246.446,00 euro.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di rivocazione del sequestro documenti sequestrati sequestro convenzionale società immobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. proc. pen
Con ordinanza adottata in data 15 giugno 2021, e depositata in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ex art. 322 cod.
artt. 321 cod. proc. pen
pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 18 maggio 2021, aveva emendato il provvedimento di sequestro preventivo emesso l'8 ottobre 2020 a fini di confisca, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen.
artt. 240 cod. pen
Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 cod. pen., 12-bis d.lgs.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. L'Angolana s.r.l.

2. Angolana Carni s.r.l. avverso l'ordinanza in data 15/06/2021 del Tribunale di Pescara visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, che conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza adottata in data 15 giugno 2021, e depositata in data 17 giugno 2021, il Tribunale di Pescara ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame, ex art. 322 cod. proc. pen., avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in data 18 maggio 2021, aveva emendato il provvedimento di sequestro preventivo emesso l'8 ottobre 2020 a fini di confisca, a norma degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, aggiungendo, tra i beni da sottoporre a vincolo, anche i beni mobili ed immobili nella titolarità della società "L'Angolana s.r.l.", per un valore non superiore a 2.855.453,00 euro, e della società "Angolana Carni s.r.l.", per un valore non superiore a 246.446,00 euro.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe le società "L'Angolana s.r.l." e "Angolana Carni s.r.l.", con un unico atto sottoscritto dall'avvocato Sabatino Ciprietti, articolato in otto motivi, preceduti da una premessa. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.321, 322, 324 e 130 cod. proc. pen., avendo riguardo alla impugnabilità del provvedimento del G.i.p. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, 666 e 125, comma 2, cod. proc. pen., avendo riguardo al mancato rispetto del principio della domanda.

Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321, 130, 127 e 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo riguardo al principio della immodificabilità dei provvedimenti giudiziari, salvo il caso di errori od omissioni non comportanti nullità né modifiche essenziali dell'atto, e al rispetto delle regole procedimentalí in proposito. Con il quarto motivo, si denuncia violazione dì legge, in riferimento agli artt. 324, 322- bis e 568, comma 5, cod. proc. pen., avendo riguardo all'erronea affermazione del giudicato cautelare con riferimento ai motivi nn. 5 e 6.

Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 240 cod. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, e 321, 568, comma 5, e 322-bis cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata limitazione del sequestro ai beni costituenti profitto del reato. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., nonché 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 e 321 cod. proc. pen., nonché 3 d.lgs. n. 74 del 2000, avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti.

Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 321. 324 e 192 cod. proc. pen., nonché 6, paragrafo 2, CEDU, nonché ancora 24 e 111 Cost., avendo riguardo alla sussistenza del fumus commissi 3. I ricorsi sono inammissibili, perché presentati da difensore non munito di procura speciale. Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, G.t.

Auto s.r.I., Rv. 271722-01), così come anche il riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo e l'appello avverso il rigetto dell'istanza di restituzione di un bene sequestrato, proposti - senza essere munito di procura speciale - dal difensore del terzo interessato alla restituzione (così, ad esempio, rispettivamente, Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257-01, e Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083-01). Nella specie, i ricorsi per cassazione per le società "L'Angolana s.r.l." e "Angolana Carni s.r.l." sono stati presentati da difensore che non ha in alcun modo indicato di essere munito di procura speciale, né le procure speciali sono state rinvenute nel fascicolo a disposizione della Corte di cassazione.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di ciascuno di essi - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/10/2021 Il Consigliere estensore