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Sentenza — n. 1572/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for Alfano regarding suspended sentence omission while dismissing Vincenzo Abagnale's appeal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1572/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the appeal judgment against Vincenzo Abagnale and Giancarlo Alfano, declaring the latter's appeal admissible only regarding the omission of a suspended sentence. While the appeal against Abagnale was dismissed as inadmissible due to a lack of specific external motivation, the court found the appeal against Alfano partially valid because the lower court failed to explicitly address the request for conditional suspension despite the defendant's lack of criminal record. Consequently, the judgment was annulled for Alfano solely on this specific point, with the case remitted to another section of the Court of Appeal of Naples for further consideration.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: The Court of Cassation annuls a judgment if it omits to provide specific external motivation on a ground raised in the appeal, such as the application of a suspended sentence, even if the judgment addresses other grounds.

Parole chiave

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omission of suspended sentence specific external motivation conditional suspension of sentence inadmissibility of appeal remittal to lower court fatture fittizie sanzioni pecuniarie omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.p.
Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in :rdine all'affermazione della penale responsabilità di Giancarlo Alfano.
Art. 192, comma 2, c.p.p.
Il ricorso affronta poi il diritto la que :borie della valutazione degli indizi ex art. 192, comma 2, cod.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Con la sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del I) 101C mbre 2019, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta Gia icarlc Alfano in un anno e 6 mesi di reclusione per il delitto ex art. 8 d.lgs.
art. 515 cod. pen
Il primo motivo, relativo alla posizione di Giancarlo Alfano, è teniate La Corte di appello ha escluso la recidiva perché depenalizzato il reato di cui alla precedente condanna; in realtà, dal certificato penale in atti risulta 'ai -lessa una condanna per il delitto ex art. 515 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della s€ nterza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Giancarlo Alfano.
art. 624 c.p
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ABAGNALE VINCENZO nato a SANT'ANTONIO ABATE il 06/01/1959 ALFANO GIANCARLO nato a SANT'ANTONIO'ABATE il 27/02/1965 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; Lette le conclusioni del PG DOMENICO SECCIA Il PG chiede raccoglimento del primo motivo e di dichiarare inammissibili ne res:c i ricorsi Lette le conclusioni del difensore avv. Gennaro Somma Il difensore chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento coi -invio della sentenza Ricorso trattato ai sensi ex art 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 26 febbraio 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del I) 101C mbre 2019, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta Gia icarlc Alfano in un anno e 6 mesi di reclusione per il delitto ex art. 8 d.lgs. 74/2000, quale legale rappresentante della G&G, per l'emissione delle fatture per opei azioni inesistenti utilizzate dalla Campania s.r.I., con l'ultima fattura emessa il 28 novembre 2014. La Corte territoriale ha confermato la condanna inflitta a Vincerli° Abé .ignale alla pena di un anno ed 8 mesi di reclusione, con la recidiva, per il .-eato ,3rt. 2 d.lgs. 74/2000, quale legale rappresentante della Campania s.r.I., per essersi avvalso di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla G&G s.r.1,, nelle dichiarazioni dei redditi modello unico società di capitali per l'anno ci in pos:a 2014. In Gragnano il 11 luglio 2017.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancanza di motivazione, qua nto al ricorrente Giancarlo Alfano, sul motivo di appello sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Il beneficio sarebbe applicabile, avido la Corte territoriale indicato che il ricorrente è incensurato. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della mancanza di motivnzione sul motivo di appello con cui si dedusse l'assenza di prove sull'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture. La Corte di appello si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado. Il ricorso affronta poi il diritto la que :borie della valutazione degli indizi ex art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo è inammissibile per il difetto del requisito della spe:ifici:à estrinseca. La Corte di appello ha motivato il giudizio di penale responsabiliti degli imputati sulla testimonianza dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate che riferirono sull'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture per la totale comm stione tra le due società, l'emittente e l'utilizzatrice. Contrariamente a quanto prospattax nel ricorso, la motivazione si fonda sulla prova testimoniale relativd agli accertamenti svolti.Del tutto generico è il motivo nella parte in cui assume la mancanza ci prova dell'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture, senza confre itarsi realmente con la motivazione della sentenza impugnata.

2. Il primo motivo, relativo alla posizione di Giancarlo Alfano, è teniate La Corte di appello ha escluso la recidiva perché depenalizzato il reato di cui alla precedente condanna; in realtà, dal certificato penale in atti risulta 'ai -lessa una condanna per il delitto ex art. 515 cod. pen. Però, con l'appello si ,:hiese l'applicazione della sospensione condizionale della pena e su tale motivo la Core di appello ha omesso la motivazione. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confn:nti di Giancarlo Alfano limitatamente al riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena con rinvio ad altra sezione della Corte di appel'o di N apoli. Si dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Giancarlo Alfano. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., si dichiara l'irrevocabilità della s€ nterza in ordine all'affermazione della penale responsabilità di Giancarlo Alfano. Si dichiara inammissibile il ricorso di Abagnale Vincenzo e conda .ina il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro treriila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Giancarlo Alfano linnitatarien:e al riconoscimento o meno della sospensione condizionale della pena cor rin,,io ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Giancarlo Alfano. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in :rdine all'affermazione della penale responsabilità di Giancarlo Alfano. Dichiara inammissibile il ricorso di Abagnale Vincenzo e condanna il rico Tence al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende