Sentenza — n. 786/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Genova con sentenza del 28 aprile 2021 ha condannato Rotondi Maria Rosaria alla pena di euro 2.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 90, quarto comma, d. Igs. N. 81 del 2008; reato accertato 1'11 settembre 2017. Rotondi Maria Rosaria ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 786/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata, inoltre, irroga una pena superiore al minimo edittale, con la conseguenza che può ritenersi, anche, implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto» (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROTONDI MARIA ROSARIA nato a AVELLINO il 19/10/1947 avverso la sentenza del 28/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. ‘fétr'414/sjiliGe.- r
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova con sentenza del 28 aprile 2021 ha condannato Rotondi Maria Rosaria alla pena di euro 2.000,00 di ammenda relativamente al reato di cui all'art. 90, quarto comma, d. Igs. N. 81 del 2008; reato accertato 1'11 settembre 2017.
2. Rotondi Maria Rosaria ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.
1. Violazione di legge (art. 131 bis, cod. pen.). Contraddittorietà e illogicità della motivazione con travisamento della prova relativamente ai presupposti di applicazione della particolare tenuità del fatto. Per la sentenza impugnata non trova applicazione la particolare tenuità del fatto in quanto la ricorrente ha ultimato i lavori senza provvedere alla nomina del coordinatore del cantiere; il Tribunale pertanto valuta un comportamento successivo alla commissione del reato. La ricorrente fino al 19 maggio 2017 non era a conoscenza della violazione e al momento della sua convocazione da parte della P.G. il cantiere era già chiuso, con i lavori ultimati. Il primo accesso degli ispettori era, infatti, avvenuto in sua assenza. La decisione contraddittoriamente concede all'imputata le circostanze attenuanti generiche ma nega la particolare tenuità del fatto. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve respingersi con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Relativamente all'applicazione della particolare tenuità del fatto la decisione impugnata adeguatamente motiva rilevando come la ricorrente dopo la verifica in cantiere non ha provveduto alla nomina del coordinatore dei lavori aspettando la sua convocazione da parte della P.G. a conclusione dei lavori. La eventuale inconsapevolezza dell'illecito da parte della ricorrente, al momento del primo sopralluogo, non attiene alla particolare tenuità del fatto, ma alla responsabilità del reato, che non risulta posta in discussione. 3.
1. La sentenza impugnata, inoltre, irroga una pena superiore al minimo edittale, con la conseguenza che può ritenersi, anche, implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto: «L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere dichiarata in presenza di una sentenza di condanna che abbia ritenuto pienamente giustificati, specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, configurandosi, in tal caso, l'esclusione di ogni possibile valutazione successiva in termini di particolare tenuità del fatto» (Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 - dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 26531701).
4. Non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che i parametri di valutazione previsti dall'art. 131-bis, comma primo, cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo. (Vedi Sez. 5, • pa Sentenza n. 17246 del 19/02/2020 Ud., dep. 05/06/2020, Rv. 279112 - 01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così