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Sentenza — n. 785/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding appellate court's factual findings and sentencing logic.

Numero d'incarto Sentenza — n. 785/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Antonietta Doria's cassation appeal against her conviction for drug possession. Doria argued the lower court lacked evidence for her contribution to the crime and imposed a harsher sentence than her co-defendant, Walter Zucchetta. The court dismissed these claims, ruling that the appellate court's decision was logically coherent based on concrete evidence and that the different sentences were legally justified due to distinct procedural tracks and mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: The Supreme Court reviews only the structural coherence of the lower court's reasoning and cannot re-evaluate factual elements or compare sentences imposed under different procedural regimes.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal drug possession conviction procedural track distinction structural coherence review mitigating circumstances recognition imputazione per reati di stupefacenti partecipazione al reato scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza del 12/9/2019, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 7/2/2019 dal locale Tribunale, applicava a Walter Zucchetta la pena concordata si sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 12/9/2019, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 7/2/2019 dal locale Tribunale, applicava a Walter Zucchetta la pena concordata si sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella
265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Doria Antonietta, nata a Roma il 12/5/1962 avverso la sentenza del 12/9/2019 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Simona Filippi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/9/2019, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 7/2/2019 dal locale Tribunale, applicava a Walter Zucchetta la pena concordata si sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava - quanto ad Antonietta Doria - la pena nella misura di cui al dispositivo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Propone ricorso per cassazione la Doria, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'apporto contributivo offerto dalla ricorrente alla detenzione dello stupefacente, che sarebbe stato riconosciuto in assenza di elementi indiziari. La donna, infatti, avrebbe tenuto un comportamento meramente passivo, espressione, al più, di connivenza non punibile; - la stessa censura è poi mossa con riguardo alla pena base, che sarebbe stata individuata in misura differente per i due imputati, pur chiamati a rispondere di un concorso paritetico; lo Zucchetta, peraltro, sarebbe gravato da numerosi precedenti penali, a differenza della Doria.

3. Con requisitoria scritta del 26/10/2021, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso. Con memoria del 10/11/2021, il difensore della ricorrente ha replicato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso risulta infondato.

5. Con riferimento alla prima censura, occorre innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della pronuncia di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che la censura trascura che la Corte di appello, al pari del Tribunale, ha confermato la condanna della Doria con argomento congruo, fondato su concreti elementi dibattimentali e privo di ogni illogicità manifesta; come tale, dunque, non censurabile.

6. La sentenza, in particolare, ha sottolineato che la donna era stata fermata, in sella ad un ciclomotore, insieme al marito Zucchetta; a fronte dell'evidente nervosismo mostrato, i due erano stati quindi perquisiti, ed all'interno del bauletto del mezzo (di proprietà dell'uomo), dentro la borsa della ricorrente, era stato trovato lo stupefacente poi oggetto di contestazione, quali due panetti confezionati di hashish. Nello stesso contesto, peraltro, l'imputata aveva cercato di occultare la sostanza, senza però riuscirvi.7. In forza di questi oggettivi riscontri - logici e ben presenti in sentenza - i Giudici del merito hanno quindi concluso per il concorso della Doria nella detenzione dello stupefacente (oltre ad un minor quantitativo rinvenuto nell'abitazione dei due), non ravvisandosi affatto i tenui caratteri della connivenza non punibile, peraltro rivendicati solo in termini apodittici. La sentenza, dunque, deve esser confermata in punto di responsabilità della ricorrente.

8. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio perviene quanto al secondo motivo di impugnazione, concernente la pena. 8.1. La sanzione irrogata alla Doria è stata determinata muovendo da una base di tre anni di reclusione e 7.500,00 euro di multa; quanto allo Zucchetta, per contro, la stessa è stata individuata in due anni, sei mesi di reclusione e 5.400,00 euro di multa. Ebbene, rileva la Corte che nessun raffronto può esser effettuato al riguardo tra le due posizioni, e ciò per la ragione che i ricorrenti hanno chiesto di esser giudicati con rito diverso: la Doria con giudizio ordinario, il correo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., che prevede una sanzione autonomamente indicata dalle parti quale oggetto di specifico accordo, e così sottoposta al giudice.

Questi, se la ratifica, non è peraltro tenuto ad operare alcuna comparazione con altre posizioni eventualmente definite con rito diverso, atteso che - pur a fronte di un'unica sentenza che le possa accomunare, come nel caso in esame - le stesse mantengono una propria autonomia di giudizio e di decisione. E fermo restando, peraltro, che la responsabilità della Doria è stata comunque valutata in termini più benevoli rispetto allo Zucchetta, dal momento che solo alla ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

9. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ric