Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 782/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on facts but annuls conditional suspension due to lack of defense request.

Numero d'incarto Sentenza — n. 782/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the conviction for hunting a non-game hare but annulled the conditional suspension of the fine. The defendant argued the court misinterpreted witness testimony and violated hunting laws, claiming he merely possessed the animal. The court found the appeal on facts inadmissible due to insufficient evidence of witness misrepresentation and rejected the hunting law violation based on the defendant's own unreliable statements. However, the court granted relief on the suspension because the defense had not requested it at the trial, creating a qualified legal interest to challenge its application.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 3 DPR 14/11/2002: The appeal is inadmissible if the alleged proof misrepresentation is not substantiated by specific evidence, but the conditional suspension of a fine must be revoked if the defense failed to request it at trial, thereby creating a qualified legal interest for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension of fine proof misrepresentation hunting law violation qualified legal interest inadmissible appeal witness testimony evaluation non-game species reati contro la vita e l'integrità della persona

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il travisamento della prova, ex art. 606, lett.
Art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002
Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, le condanne per le contravvenzioni alla pena dell'ammenda non si iscrivono nel casellario giudiziale, a meno che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992
Con la sentenza del 15 febbraio 2021 il Tribunale di Lecce ha condannato Stefano D'Agostino per il reato ex art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992 alla pena di euro novecento di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
Art. 18 della legge 157/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina
È inammissibile il ricorso che deduca il travisamento della prova mediante una monca individuazione della prova dichiarativa o un suo esame parcellizzato (in tal senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv.
Sez. 3, n. 25312 del 05/02/2019, Stradone
Si è pertanto ritenuto sussistente, in tal caso, l'interesse dell'imputato a proporre il ricorso per cassazione, per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato (Sez. 3, n. 25312 del 05/02/2019, Stradone, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO STEFANO nato a COPERTINO il 21/12/1975 avverso la sentenza del 25/02/2021 del TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Lette le conclusioni del difensore Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 15 febbraio 2021 il Tribunale di Lecce ha condannato Stefano D'Agostino per il reato ex art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992 alla pena di euro novecento di ammenda, con la concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione. All'imputato è stato contestato di aver abbattuto una Lepre (Lepus europaeus), specie non cacciabile secondo il calendario venatorio regionale - AV 2018/2019; in Nardò il 9 settembre 2018.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio della motivazione sul giudizio di responsabilità penale. Il Tribunale avrebbe omesso di valutare la decisiva deposizione resa dal teste Antonio Lezzi secondo cui l'imputato non avrebbe sparato alcun colpo e la lepre sarebbe stata rinvenuta dal figlio dell'imputato; avrebbe erroneamente valutato la deposizione del teste Claudio Giorgio Bove secondo cui l'imputato non portava con sé l'esemplare di lepre. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli artt. 21 e 30, lett. h), della legge 157/1992.

L'art. 30, lett. h), delta legge 157/1992, in relazione all'art. 21 stessa legge vieterebbe solo il possesso e la detenzione dì fauna non autorizzati; di conseguenza, non costituirebbe reato la condotta dell'imputato, in possesso dì regolare licenza di caccia. L'imputato, in ottemperanza alla legge reg. Puglia 59/2017, sì stava recando presso il proprio mezzo per recuperare il proprio telefonino e informare l'Osservatorio Faunistico Locale circa il ritrovamento dell'animale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 133 e 163 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe erroneamente concesso la sospensione condizionale della penale senza adeguatamente motivare circa l'utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, 1.1. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova 2 Qyj incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es. il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. È, invece, inammissibile il motivo di ricorso con cui si contesti l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ed ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 1.2.

Nella motivazione della sentenza impugnata sono indicate le fonti di prova in base alle quali il Tribunale ha ritenuto sussistente la condotta ascritta all'imputato: la deposizione del M.Ilo Bove, che contrariamente a quanto si rappresenta nel ricorso, ha riconosciuto nell'imputato il cacciatore, armato di fucile, visto subito dopo gli spari, che teneva in mano la lepre poco prima uccisa; l'animale è stato poi rinvenuto occultato dietro un ulivo; la testimonianza di Antonio Lezzi Salvatore, che dopo gli spari vide l'imputato ed Il figlio prelevare una lepre da terra, e ciò prima dell'incontro con il M.Ilo Bove. 1.3.

Con il ricorso, il vizio di travisamento della prova per omissione è dedotto riportando singole frasi di due testimonianze. In tal modo, il ricorrente non ha adempiuto allo specifico onere di allegazione. È inammissibile il ricorso che deduca il travisamento della prova mediante una monca individuazione della prova dichiarativa o un suo esame parcellizzato (in tal senso Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269217).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Il ricorrente è stato condannato per il reato ex art. 30, comma 1, lett. h), della legge 157/1992 che prevede «l'ammenda fino a lire 3,000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati». La condotta è stata contestata con riferimento all'art. 18 della stessa legge (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria) che prevede che «Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: ... lepre comune (Lepus europaeus) ...».

Correttamente, pertanto, la condotta è stata ritenuta concretizzare tale reato. 2.2. Il motivo, quanto alla ricostruzione alternativa per cui l'imputato aveva intenzione di chiamare la Forestale per consegnare l'animale, si fonda sulle sole dichiarazioni dell'imputato, il quale però è stato ritenuto inattendibile, senza che con il ricorso per cassazione si contesti specificamente tale passaggio della motivazione.

3. Il terzo motivo, in relazione alla sospensione condizionale della pena, è fondato. Dagli atti risulta che la difesa non ha richiesto in sede di conclusioni l'applicazione della sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, le condanne per le contravvenzioni alla pena dell'ammenda non si iscrivono nel casellario giudiziale, a meno che non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Si è pertanto ritenuto sussistente, in tal caso, l'interesse dell'imputato a proporre il ricorso per cassazione, per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena da cui deriva la lesione di un interesse giuridico qualificato (Sez. 3, n. 25312 del 05/02/2019, Stradone, Rv. 276003 - 01) Pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che contestualmente si elimina. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena;beneficio che elimina. Dichiara in