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Sentenza — n. 518/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of admissible legal arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 518/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Andrea Cerato inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cerato argued the lower court failed to adequately justify the seizure of masks and ignored evidence proving his lack of involvement. The Court rejected these claims, ruling that the prosecutor's brief motivation was sufficient for the specific crime of producing non-compliant protective equipment and that the lower court properly evaluated the documentary evidence.

Regesto Legislator

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Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the arguments presented are different from those permitted in the admissibility phase.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds procedural admissibility protective equipment seizure non-compliant devices crime sequestro di mezzi di prova azione di convalida del sequestro sequestro investigativo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Andrea Cerato, con atto sottoscritto dall'avvocato Giampaolo Cazzola, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cerato Andrea, nato a Bussolengo il 09/08/1984 avverso l'ordinanza in data 25/02/2021 del Tribunale di Verona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 25 febbraio 2021, e depositata in data 25 marzo 2021, il Tribunale di Verona, pronunciando in sede di riesame, ha respinto l'impugnazione avverso il decreto emanato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona che aveva disposto la convalida del sequestro probatorio nei confronti di Andrea Cerato di 8.400 mascherine protettive modello KN95/FFP2 di / ‘lh i colore bianco, ritenute non conformi alla disciplina vigente e per le quali non era stata esibita né la documentazione relativa all'acquisto, né la scheda tecnica.

Il sequestro è stato ordinato per il reato di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 475 del 1992. Il Tribunale ha ritenuto le mascherine nella disponibilità di Andrea Cerato, in quanto titolare del capannone in cui detti dispositivi sono stati rinvenuti, ed ha escluso che i medesimi fossero di pertinenza di altro imprenditore, la "Flash Mad s.r.l.", operante con l'autorizzazione del Ministero della Sanità; ha inoltre ravvisato la necessità del vincolo al fine di accertare la conformità dei precisati dispositivi alla normativa vigente in materia.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe Andrea Cerato, con atto sottoscritto dall'avvocato Giampaolo Cazzola, articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, con i quali si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, avendo riguardo all'assolvimento dell'onere di motivazione da parte del Pubblico Ministero e, comunque, alla sussistenza dei requisiti necessari per disporre il sequestro probatorio. Si deduce che il Pubblico Ministero non ha spiegato le ragioni per le quali è necessario il sequestro delle mascherine, essendosi limitato a rappresentare:

«V. si convalida al fine degli accertamenti sulla difformità». Si rappresenta che la formula appena indicata è applicabile a qualunque reato, e non è idonea a specificare le ragioni del sequestro in quanto apposto a beni tra loro eterogenei, quali, nella specie, le mascherine, il materiale di lavorazione ed il macchinario per la produzione delle stesse. Si deduce, inoltre, che l'ordinanza non ha nemmeno valutato gli elementi documentali prodotti dalla difesa. Si osserva che da tali elementi si evince che l'indagato non aveva nulla a che fare con le mascherine, perché la produzione era opera della "Flash Mad s.r.l.", la quale aveva ottenuto in "prestito" dall'indagato i luoghi in cui sono stati rinvenuti il macchinario e le mascherine, e perché il destinatario delle consegne era Cisse Aliou in quanto persona nella concreta disponibilità del precisato sito.

3. Il ricorso è inammissibile perché espone censure in parte manifestamente infondate e in parte diverse da quelle consentiti in sede di legittimità. Le censure concernenti l'assenza di una idonea motivazione sono manifestamente infondate. Invero, il reato per cui si procede è quello di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 475 del 1992 e successive modifiche, il quale sanziona «MI fabbricante che produce o mette a disposizione sul mercato DPI [dispositivi di protezione individuali] non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del regolamento DPI nonché l'importatore che immette sul mercato DPI non conformi ai requisiti suddetti».

Per affermare la sussistenza di tale reato, quindi, è necessario un accertamento circa la conformità dei dispositivi in contestazione ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla disciplina normativa. Di conseguenza, deve ritenersi sufficiente e congrua la motivazione del decreto di convalida del sequestro, che evidenziato la necessità del vincolo «al fine degli accertamenti sulla difformità». Le censure concernenti l'omessa valutazione degli elementi documentali prodotti dalla difesa, i quali evidenzierebbero l'estraneità del ricorrente alle mascherine in sequestro, ripropongono argomenti puntualmente esaminati nell'ordinanza impugnata e ritenuti non persuasivi sulla base di una motivazione effettiva e non arbitraria.

In particolare, l'ordinanza impugnata espone che i locali in cui sono stati trovati i dispositivi appartengono al ricorrente e spiega compiutamente perché non può ritenersi dimostrato che detti luoghi siano stati messi a disposizione di terzi, come la società "Flash Mad s.r.l." o Cisse Aliou, cui si fa riferimento nel ricorso (cfr. pagg. 3 e 4).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre