Italian court dismisses appeal against confiscation of company property where company benefited from criminal acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the liquidator's appeal seeking to revoke the confiscation of land owned by Piano Gallina s.a.s. The lower court found the company was not a third party to the crime because it directly benefited from the illegal waste disposal activities. The court ruled that since the company lacked independent legal personality and its interests were indistinguishable from those of the guilty administrators, it could not claim good faith estrangement from the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 260, comma 4 bis, d. Igs. 152/2006; Art. 240, 452 quaterdecies c.p.: Confiscation applies to third parties only if they are bona fide strangers to the crime, a status denied when the entity derives unjust profit and lacks independent legal personality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso proposto da: BALDASSARE QUARTARARO nato a PALERMO il 31/03/1962 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Fulvio Troncone: "Inammissibilità del ricorso". (241.4siAd44j°3
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Palermo con ordinanza del 14 gennaio 2021, in sede esecutiva, ha rigettato l'istanza proposta dalla società in liquidazione Piano Gallina s.a.s. volta alla revoca della confisca di un terreno nel Comune di Carini, disposta con la sentenza di condanna (sentenza della Corte di appello 21 dicembre 2017, irrevocabile il 15 gennaio 2019).
2. Ricorre in cassazione il liquidatore della Piano Gallina s.a.s., deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.
1. Violazione di legge (art. 240 e 452 quaterdecies cod. pen.). Mancanza della motivazione. La sentenza di condanna è intervenuta nei confronti di Cucchiaia Pietra Maria e Galati Giusto (la prima quale legale rappresentante della società e il secondo quale procuratore e gestore di fatto della società Piano Gallina s.a.s.), colpevoli dei reati di cui agli art. 6 d. Igs. 172/2008 e 260 d. Igs. 152/2006; con la sentenza era disposta la confisca dell'area interessata ai rifiuti. Il terreno oggetto di confisca era di proprietà della società Piano Gallina s.a.s., soggetto giuridico diverso dai condannati.
La società, pertanto, deve ritenersi soggetto estraneo al reato. Ai sensi dell'art. 260, comma 4 bis, d. Igs. 152 del 2006 è sempre disposta la confisca delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengono a persone estranee al reato. La confisca, quindi, non può mai essere applicata al terzo estraneo al reato (Cassazione Sez 1, n. 21792 del 2017). Inoltre, per la Cedu la confisca deve ritenersi di natura sanzionatoria penale e, pertanto, si dovrebbe applicare solo agli autori di reati, non ai terzi estranei. Dalla lettura della sentenza emerge, comunque, che gli imputati avevano agito nel proprio esclusivo interesse e non nell'interesse della società, come apoditticamente affermato nell'ordinanza impugnata. i 9. 2.
2. Quanto all'ulteriore considerazione dell'ordinanza della Corte di appello si deve osservare che la società in accomandita anche se non ha personalità giuridica ha, comunque, autonomia patrimoniale. Può, conseguentemente, ritenersi autonomo centro di interessi e di imputazioni sostanziali e processuali. La Piano Gallina s.a.s. doveva qualificarsi quale soggetto completamente estraneo al reato, anche perché nei suoi confronti non risulta mai contestato l'illecito amministrativo scaturente dai reati in considerazione (Cassazione Sez. 5, n. 35802/2008). La mancata contestazione di illeciti alla società ha comportato un'assenza di difesa nel processo per la dimostrazione della sua estraneità ai fatti reato contestati ai due imputati. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2.
3. La procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta infondato e deve respingersi con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La confisca è stata disposta con una sentenza di condanna irrevocabile (il 15 gennaio 2019) della Corte di appello di Palermo, che aveva condannato Cucchiara Pietra Maria e Galati Giusto (legali rappresentanti della società Piano Gallina sas) per i reati di cui agli art. 6, lettera E, d. Igs. 172 del 2008 e art. 260 d. Igs. 152 del 2006, per aver realizzato e gestito una discarica abusiva con gestione di ingenti quantitativi di rifiuti effettuata sull'intera area di pertinenza della ditta Piano Gallina. i Il ricorrente sostiene che la società Piano Gallina è soggetto terzo estraneo ai fatti di reato e, pertanto, la confisca non avrebbe potuto trovare applicazione ad un bene di sua esclusiva proprietà.
L'ordinanza impugnata, con applicazione corretta delle decisioni di questa Corte di Cassazione, e con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità ha rilevato come i reati sono stati commessi nell'esclusivo interesse della società Piano Gallina s.a.s. I benefici dell'attività criminosa, per l'ordinanza impugnata, sono stati realizzati dalla società Piano Gallina ("beneficiario effettivo dell'attività delittuosa"). Inoltre, il provvedimento impugnato rileva, anche, che la società Piano Gallina s.a.s. è società di persone priva di autonoma personalità giuridica.
Quando l'attività delittuosa è stata compiuta nell'interesse della società la stessa non può ritenersi terzo estraneo in buona fede. Infatti, nel caso in giudizio, la stessa sentenza di condanna aveva chiaramente rilevato che "la ditta Piano Gallina riceveva enormi partite di rifiuti di ignota provenienza; rifiuti che a loro volta venivano trattati e rivenduti L.] nello stesso tempo la ditta avviava al recupero ambientale, attraverso la collocazione nella voragine di cava, rifiuti non idonei e non autorizzati a tale utilizzo. Deve, quindi, ragionevolmente concludersi che l'ingiusto profitto per la Piano Gallina fosse rappresentato dai pagamenti dei conferimenti effettuati da coloro che utilizzavano la cava per un non corretto smaltimento dei rifiuti".
La società, pertanto non può ritenersi terzo in buona fede estraneo ai reati, come correttamente rilevato nell'ordinanza impugnata (vedi Sez. 3, Sentenza n. 39027 del 20/04/2018 Ud., dep. 28/08/2018, Rv. 273918; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 42115 del 19/06/2019 Cc., dep. 14/10/2019, Rv. 277057, che in relazione al reato di lottizzazione abusiva evidenzia che "il giudizio sull'estraneità del terzo deve effettuarsi sulla base di parametri che tengano conto della concreta realtà storica dei fatti e non di dati meramente formali"). Nel caso in odierno giudizio, infine, deve osservarsi che la società Piano Gallina è una s.a.s. senza personalità giuridica costituendo, solo, un distinto centro di interessi e di imputazioni sostanziali e processuali (vedi Sez. 1, Civile, Sentenza n. 26744 del 13/12/2006, Rv. 593545 - 01; vedi anche Sez. 1 Civile, Ordinanza n. 29915 del 20/11/2018, Rv. 651491 - 01).
Conseguentemente gli interessi (ovvero i profitti derivanti dalla commissione dei reati) non possono distinguersi in maniera netta tra la società e i suoi amministratori, come correttamente ritenuto sia nella sentenza di condanna e sia nell'ordinanza oggi impugnata, con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p