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Sentenza — n. 509/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing reduction violated Article 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Del Monte Jurland inadmissible regarding a sentencing reduction from four months. The appellant argued this reduction violated Article 133 of the Penal Code after recidivism was excluded, citing inconsistent reasoning. The court rejected this, affirming that sentencing discretion under Articles 132 and 133 allows judges to balance aggravating and mitigating factors without requiring a new congruity assessment.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing gradation falls within the trial judge's discretion and is inadmissible to challenge if based on reasoned arguments rather than arbitrary reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion Article 133 Penal Code recidivism exclusion inadmissible appeal judicial discretion traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 133 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.
Art. 132 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5582 del 30/09/2013
pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (in tal senso Sez. 3, n. 5582 del 30/09/2013, dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
259142-01, nonché, in termini, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016
238851-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep.
Sez. 3, n. 36104 del 27/04/2017
269196-01 e, da ultimo, Sez. 3, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Del Monte Jurland, nato in Albania l'11/04/1985, avverso la sentenza in data 27/04/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27/04/2021 la Corte di appello di Roma ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio che ha ridotto, la sentenza del Tribunale di Roma del precedente 22/12/2020 che, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di Del Monte Jurland in ordine al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Del Monte, avv.to Enrico Maria Gallinaro, che ha articolato un unico _ motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 133 cod. pen. In particolare, assume che la Corte territoriale, in esito all'esclusione della recidiva, ritenuta, invece, sussistente dal giudice di primo grado e dallo stesso valutata in termini di equivalenza con le attenuanti generiche, ha ridotto la pena detentiva inizialmente inflitta in misura di soli quattro mesi, in violazione della previsione dell'evocato art. 133 cod. pen.

Sostiene, inoltre, che la motivazione giustificativa di una riduzione sanzionatoria così contenuta risulterebbe priva di coerenza, atteso che sarebbero stati valorizzati fattori - i legami con qualificati circuiti del narcotraffico, l'entità ponderale dello stupefacente custodito e il procedimento penale pendente a carico dell'imputato - di per sé non indicativi dell'asserita gravità del fatto.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Del Monte Jurland è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio risulta l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 133 cod. pen., sostenendo che la Corte distrettuale, una volta esclusa la recidiva, ha ridotto in misura minima, per effetto della già avvenuta concessione delle attenuanti generiche, la pena detentiva inflitta in primo grado, con decisione contrastante con i dettami della citata disposizione codicistica e fondata, peraltro, su un argomentato motivazionale del tutto privo di coerenza. Osserva, infatti, il Collegio che la Corte di appello di Roma ha determinato la riduzione di pena conseguente all'esclusione dell'indicata aggravante, valutata in primo grado in termini di equivalenza alle attenuanti generiche, in perfetta aderenza ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., con esauriente esplicitazione della ragioni giustificative della decisione assunta, valorizzando, in chiave ostativa a un più significativo decremento sanzionatorio, il valore ponderale dello stupefacente illecitamente detenuto dall'imputato, i rapporti che, all'evidenza, lo legavano agli ambienti della criminalità organizzata (provati proprio dal consistente quantitativo di hashish affidato alla sua custodia) e l'esistenza di altro procedimento a suo carico per reati di analoga natura quali fattori indicativi della rilevante gravità del fatto.

Tale circostanza rende l'agitata doglianza del tutto destituita di fondamento, costituendo consolidato insegnamento della Suprema Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri a una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione» (in tal senso Sez. 3, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142-01, nonché, in termini, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017, S., Rv. 269196-01 e, da ultimo, Sez. 3, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2