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Sentenza — n. 503/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 503/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 503/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 14 febbraio 2020 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 17 aprile 2019 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, ha rideterminato la pena inflitta a Ciro Del Piano in anni 1 di reclusione ed euro 448.444,43 di multa per il reato dell'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, perché aveva trasportato e detenuto kg 219,8 di tabacchi lavorati esteri di varie marche, senza pagare i diritti di confine.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 503/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, perché aveva trasportato e detenuto kg 219,8 di tabacchi lavorati esteri di varie marche, senza pagare i diritti di confine.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene traffico aggravato di cocaina restrizione di libertà pene e misure esenzione dalla pena detenzione di stupefacenti
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Del Piano Ciro, nato ad Aversa il 12/04/1968, avverso la sentenza in data 14/02/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 14 febbraio 2020 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 17 aprile 2019 del Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, ha rideterminato la pena inflitta a Ciro Del Piano in anni 1 di reclusione ed euro 448.444,43 di multa per il reato dell'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, perché aveva trasportato e detenuto kg 219,8 di tabacchi lavorati esteri di varie marche, senza pagare i diritti di confine.

2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di due motivi. Con il primo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché non era stata sostituita la pena ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato, perché, nonostante la doglianza specifica, la Corte territoriale non ha risposto alle richieste dell'imputato di applicazione sia delle circostanze attenuanti generiche che della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 I. n. 689 del 1981, istanza questa che può essere presentata per la prima volta anche in appello come riconosciuto da Cass., Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021, Vrbanovic, Rv. 281064-01. La sentenza impugnata dev'essere quindi annullata con rinvio affinché altra Sezione della Corte di appello di Napoli valuti la ricorrenza dei presupposti di legge per il massimo contenimento della pena edittale e per la possibilità di applicare una pena sostitutiva.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte dì appello dì Napoli. Così deciso, il 2 dicembre 2021 Il Consigliere esten