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Sentenza — n. 493/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows civil party appeal in criminal case without explicit civil claim statement under Art. 576 CPP.

Numero d'incarto Sentenza — n. 493/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision dismissing the civil party's appeal in a horse racing death case. The civil party argued the lower court incorrectly required an explicit civil claim statement, citing Supreme Court precedent that such formalities are unnecessary. The Court agreed, ruling that the appeal was admissible because it directly challenged the acquittal's reasoning, thereby implicitly seeking civil liability.

Regesto Legislator

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Art. 576 cod. proc. pen.; The civil party's appeal in a criminal proceeding is admissible even without an explicit statement of a civil claim, as the act is inherently aimed at establishing civil liability through the challenge to the acquittal.

Parole chiave

Generato dall'IA
civil party appeal criminal procedure code civil liability claim admissibility of appeal acquittal reasoning implied civil claim art 576 cpp incidente motociclistico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 576 cod. proc. pen.
art 576 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
S.U. 6509/2013
Cass., Sez. 4, n. 29154/2018
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUSavverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, D. L. n.137 del 2020

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile LAV Onlus avverso la sentenza del 13 novembre 2015 emessa dal Tribunale di Asti che aveva assolto di BARTOLETTI Jonatan, dal reato di cui all'ad 544 bis cod. pen., per avere, in veste di fantino del cavallo baio denominato Mamuthones, in gara per la contrada di Santa Maria Nuova di Asti, in occasione delle prove relative ad una manifestazione, senza necessità e per effetto di energiche nerbate date all'animale prima che i purosangue fossero tutti pronti per la partenza e quindi prima che si desse avvio alla gara abbassando il canapo, induceva il cavallo a lanciarsi in corsa, inciampando sulla corda ancora issata, cadendo al suolo e urtando violentemente la testa con conseguente immediato decesso, così da accettare il rischio, in conseguenza della condotta tenuta, di cagionare la morte del cavallo; in Asti, il 15 settembre 2013.

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione la parte civile LAV Onlus, tramite difensore di fiducia, articolato su un unico motivo di doglianza, eccependo il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale penale in relazione all'ad 576 cod. proc. pen. In particolare, si censura l'iter argomentativo della Corte di appello che, disattendendo il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole (cfr. S.U. 6509/2013), avrebbe concluso per la inammissibilità dell'appello di parte civile sul presupposto della mancanza di un riferimento specifico e diretto agli effetti civili che quest'ultima intendeva conseguire per mezzo della impugnazione della sentenza di assoluzione, non avendo fatto alcun riferimento all'azione risarcitoria, ma in quanto si era riferita esclusivamente sulla necessità di affermare la penale responsabilità dell'imputato.

Pertanto, la Corte territoriale non avrebbe recepito l'interpretazione costituzionalmente orientata della menzionata disposizione processuale che ha affermato che non è necessaria l'enunciazione formale della domanda risarcitoria in sede di impugnazione della parte civile, ricavabile in re ipsa nella stessa norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Condivide il Collegio la censura del ricorrente relativa all'idoneità dell'impugnazione proposta in sede di appello dalla parte civile alla formazione del rapporto impugnatorio. La Corte di legittimità è costante, fin dal pronunciamento delle Sezioni Unite penali n. 6509 del 20/12/2012, dep. 08/02/2013, P.C. in proc. Colucci, Rv. 254130 - 01, nel ritenere ammissibile l'impugnazione della parte civile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (da ultimo, in senso conforme, Cass., Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, P.C. in proc. Cappellutti, Rv. 272976 - 01).

2. Tanto considerato, la sentenza impugnata appare viziata nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione di parte civile in quanto scevra della enunciazione formale della domanda risarcitoria del danno, essendo evidente che questa sia l'unica facoltà riconosciuta alla parte civile in sede penale per quanto si evince dal tenore letterale delle parole "ai soli effetti della responsabilità civile" di cui all'art 576 cod. proc. pen. Pertanto, l'atto di appello doveva essere considerato ammissibile in quanto si era specificamente confrontato con la ratio decidendi assolutoria del giudice di prime cure. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021 Il co