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Sentenza — n. 489/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 489/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 489/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza dell'Il settembre 2019 confermava la sentenza resa in data 2 marzo 2018, con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato GAROFALO ROSSELLA alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 256,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione, per i reati di cui agli artt. 633 e 349 comma 2 cod. pen. in quanto, in qualità di titolare del permesso di costruire, commissionava la realizzazione di opere abusive nella fascia costiera dell'arenile e, in concorso con l'allora convivente ANANIA Giuseppe, nominato custode giudiziario, violava i sigilli apposti dai Carabinieri di Cirò Marina in data 17 maggio 2012 per assicurare il sequestro preventivo d'urgenza eseguito sulle opere edilizie di uno stabilimento balneare denominato "Nikos", sito nella località Punta Alice, opere che erano state realizzate in totale occupazione di demonio marittimo; fatti commessi in Cirò Marina in data anteriore e prossima al 17 maggio 2012 per il reato di cui all'ad 633 cod. pen. ed in data 17 agosto 2012 per il reato di cui all'alt 349, comma 2 cod. pen.

Regesto Legislator

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art 131- bis cod. pen, art. 619 cod. proc. pen; Sentenza — n. 489/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è inammissibile. Rileva il Collegio che la questione relativa alla mancata pronuncia ex officio sulla causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. da parte del Giudice di seconde cure, non essendo stata esaminata in sede di primo grado in quanto non debitamente richiesta in quella sede, né proposta con i motivi di appello, non possa essere sollevata, in sede di legittimità, ex novo sotto il profilo della omessa motivazione o, comunque, quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di questione ormai divenuta irrevocabile, per effetto della acquiescenza sul punto da parte dell'appellante alla decisione del giudice di primo grado (Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, dep. 14/02/2017, Fontana, Rv. 269160).

Parole chiave

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accuse di abuso responsabilità per atto illecito inquinamento delle coste abuso di alcol risarcimento per atto illecito abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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art 131- bis cod. pen
Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131- bis cod. pen.
art. 619 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GAROFALO ROSSELLA nato a CARIATI il 01/03/1971 avverso la sentenza del 11/09/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, avv. Giuseppina Dall'Aquila, del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Graziella Maietta del foro di Crotone, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza dell'Il settembre 2019 confermava la sentenza resa in data 2 marzo 2018, con cui il Tribunale di Crotone aveva condannato GAROFALO ROSSELLA alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 256,00 di multa, riconosciute le attenuanti generiche e la continuazione, per i reati di cui agli artt. 633 e 349 comma 2 cod. pen. in quanto, in qualità di titolare del permesso di costruire, commissionava la realizzazione di opere abusive nella fascia costiera dell'arenile e, in concorso con l'allora convivente ANANIA Giuseppe, nominato custode giudiziario, violava i sigilli apposti dai Carabinieri di Cirò Marina in data 17 maggio 2012 per assicurare il sequestro preventivo d'urgenza eseguito sulle opere edilizie di uno stabilimento balneare denominato "Nikos", sito nella località Punta Alice, opere che erano state realizzate in totale occupazione di demonio marittimo; fatti commessi in Cirò Marina in data anteriore e prossima al 17 maggio 2012 per il reato di cui all'ad 633 cod. pen. ed in data 17 agosto 2012 per il reato di cui all'alt 349, comma 2 cod. pen.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione Garofalo Rossella tramite il proprio difensore di fiducia, articolato su due motivi di doglianza. Con il primo motivo si eccepisce violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art 131- bis cod. pen. La Corte territoriale, sebbene in assenza di una formale richiesta espressa della difesa in sede di gravame, avrebbe omesso di rilevare d'ufficio l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto senza motivare sull'implicito diniego.

Con il secondo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli art. 163 e ss. cod. proc. pen. ed il vizio di manifesta illogicità della motivazione sulla mancata correzione dell'errore materiale ovvero sulla esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Invero, il dispositivo della sentenza di primo grado ometteva di specificare i c.d. "ulteriori benefici di legge" menzionati nella pag. 4 della parte motiva della sentenza. Tanto premesso, la Corte territoriale, in presenza di un errore materiale obiettivamente riconoscibile nel dispositivo della sentenza impugnata, in quanto contrastante con la motivazione non contestuale della medesima decisione, avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità che impone di determinare il decisum effettivo contenuto nel dispositivo facendo ricorso a quanto risultante nella parte motiva della sentenza, ed ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene lo stesso fosse stato concesso in , motivazione dal primo giudice, con palese violazione del divieto di reformatio in peius.

In subordine, si eccepisce l'illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena malgrado la presenza di tutti i presupposti di legge favorevoli. Nello specifico, la Corte territoriale avrebbe addotto a sostegno del diniego della concessione del beneficio alcuni elementi che costituiscono, ex se, gli elementi tipizzanti del reato di cui all'ad 349 cod. pen., tra i quali il dolo e la stessa condotta materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Rileva il Collegio che la questione relativa alla mancata pronuncia ex officio sulla causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. da parte del Giudice di seconde cure, non essendo stata esaminata in sede di primo grado in quanto non debitamente richiesta in quella sede, né proposta con i motivi di appello, non possa essere sollevata, in sede di legittimità, ex novo sotto il profilo della omessa motivazione o, comunque, quale violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., trattandosi di questione ormai divenuta irrevocabile, per effetto della acquiescenza sul punto da parte dell'appellante alla decisione del giudice di primo grado (Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, dep. 14/02/2017, Fontana, Rv. 269160).

Inoltre è stato precisato che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782 - 01).

2. Il secondo motivo è, invece, fondato e merita di essere accolto. Questa Corte di legittimità ha più volte affermato il principio per cui, in caso di discrasia tra motivazione e dispositivo, dipendente ad esempio da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, la motivazione prevale sul dispositivo, con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., quando dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena (cfr.

Sez.5, n. 44867 del 14/09/2015, Magri, Rv. 265873 - 01; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano e altri, Rv. 267082 - 01; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano e altri, Rv. 273269 - 01; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, B., Rv. 275690 - 01) 3 4/Pf, 2.1. In base a tale giurisprudenza occorre, pertanto, valutare l'eventuale pregnanza degli elementi, tratti dalla motivazione, significativi della volontà decisoria del giudice. Orbene, nel caso di specie il giudice di prime cure è incorso in un'omissione materiale, obiettivamente riconoscibile, in ordine alla esplicitazione nel dispositivo degli ulteriori benefici di legge, puntualmente menzionati invece nella parte motiva della sentenza.

In presenza di tale omissione, il giudice di seconde cure, su espressa richiesta della parte in sede di gravame, avrebbe dovuto porvi rimedio, accordando preminenza alla motivazione per chiarire l'effettiva portata del dispositivo. Verificata la fondatezza del motivo, che imporrebbe un annullamento con rinvio sul punto, il Collegio rileva che i residui reati ascritti in rubrica alla Garofalo risultano essere estinti per lo spirare dei termini di prescrizione, a far data dal 17/04/2020, con conseguente necessità di disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P. Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in