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Sentenza — n. 162/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 162/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 162/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 26/04/2021 il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del fabbricato posto al secondo piano dell'immobile sito in Gela, alla via Giamaica n. 7, presentata nell'interesse di Bellavia Giuseppe e di Scrivano Rosaria Maria.

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 665 cod. proc. pen, art. 655 cod. proc. pen; Sentenza — n. 162/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Aggiungono, inoltre, che l'evocato art. 41 del d.P.R. n. 380 del 2001, come recentemente modificato, non dovrebbe neanche trovare applicazione in territorio siciliano, riservando l'art. 14, lett. f), dello Statuto regionale, approvato con R.d.lgs. n. 455 del 1946, la materia urbanistica alla competenza normativa esclusiva della Regione.

Parole chiave

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ordine di demolizione urbanizzazione particolare declinatoria di competenza cambiamento di destinazione di zona edificabile revisione della pianificazione del territorio risoluzione del conflitto di competenza

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori del Bellavia e della Scrivano, avv.to Angelo Urrico e avv.to Angelo Licata, che hanno articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 665 cod. proc. pen
Ciò perché giammai potrebbe essere adito un organo diverso da quello che ha emesso il provvedimento per la cui revoca si è instato, disponendo, in maniera inequivoca, l'art. 665 cod. proc. pen.
art. 655 cod. proc. pen
Consegue a quanto detto che compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bellavia Giuseppe, nato a Enna 1'01/01/1954, Scrivano Rosaria Maria, nata a Gela il 22/09/1957, avverso l'ordinanza in data 26/04/2021 del Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Ettore Pedicini, che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 26/04/2021 il Tribunale di Gela, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione del fabbricato posto al secondo piano dell'immobile sito in Gela, alla via Giamaica n. 7, presentata nell'interesse di Bellavia Giuseppe e di Scrivano Rosaria Maria.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori del Bellavia e della Scrivano, avv.to Angelo Urrico e avv.to Angelo Licata, che hanno articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamentano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt.665 e ss. cod. proc. pen. Osservano, in specie, che il giudice gravato avrebbe erroneamente ritenuto che, per effetto della novellazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 380 del 2001 ad opera dell'art. 10-bis, comma 1, del d.l. n. 76 del 2000, convertito dalla I. n. 120 del 2020, sia stata modificata la competenza in tema di demolizione dei manufatti abusivi. Ciò perché giammai potrebbe essere adito un organo diverso da quello che ha emesso il provvedimento per la cui revoca si è instato, disponendo, in maniera inequivoca, l'art. 665 cod. proc. pen. che «Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato» ed essendosi costantemente conformats a tale dettato normativo la costante giurisprudenza di legittimità.

Aggiungono, inoltre, che l'evocato art. 41 del d.P.R. n. 380 del 2001, come recentemente modificato, non dovrebbe neanche trovare applicazione in territorio siciliano, riservando l'art. 14, lett. f), dello Statuto regionale, approvato con R.d.lgs. n. 455 del 1946, la materia urbanistica alla competenza normativa esclusiva della Regione.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi presentati nell'interesse di Bellavia Giuseppe e di Scrivano Rosaria Maria sono fondati e meritano accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale, seppur applicativo di una sanzione amministrativa, ha natura di provvedimento giurisdizionale, sicché è soggetto ad esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute in una sentenza definitiva (in tal senso Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, Monterisi, Rv. 205336-01, nonché, più di recente, Sez. 3, n. 30679 del 20/12/2016, dep. 20/06/2017, Pintacorona, Rv. 270229-01).

Consegue a quanto detto che compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., la determinazione delle modalità attuative della demolizione e che l'eventuale insorgenza di controversia in ordine al titolo o a tali modalità rende necessaria l'instaurazione, a cura della pubblica accusa, del condannato o del suo difensore, di un procedimento in contraddittorio dinanzi al giudice dell'esecuzione (così, in motivazione, Sez. 1 n. 46612 del 03/10/2019,Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Rv. 277484-01, nonchè Sez. 3, n. 40763 del 23/5/2013, Terracciano, Rv. 257524-01).

Alla stregua di quanto posto in rilievo, appare non pertinente il richiamo al disposto dell'art. 41 del d.P.R. n. 380 del 2001 effettuato dal giudice gravato, atteso che la norma in oggetto, afferente l'esecuzione dell'ordine demolitorio promanante dall'Autorità amministrativa e disciplinante, in specie, l'eventuale intervento repressivo dello Stato, in caso di mancata demolizione ad opera dell'ente territoriale a ciò preposto, risulta eccentrica rispetto al caso concreto, in cui si contesta, viceversa, l'esecuzione del provvedimento di demolizione adottato dall'Autorità giurisdizionale.

3. In ragione dell'evidenziata violazione di legge, deve disporsi l'annullamento della gravata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Gela, che dovrà valutare la dedotta impossibilità di far luogo alla demolizione alla stregua del principio secondo cui l'impossibilità tecnica di eseguire l'ordine demolitorio di un manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover essere dimostrata dalla parte che l'invoca, risulta irrilevante quando è, di fatto, ascrivibile al condannato (come nel caso - esaminato in motivazione da Sez. 3, n. 7789 del 09/02/2021, Severino, Rv. 281474-01 - in cui sia stato il predetto a realizzare l'abuso sul manufatto preesistente o ne abbia, comunque, tollerato la realizzazione ad opera di terzi).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gela. Così de