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Sentenza — n. 158/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 158/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 158/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 26/01/2021, il Tribunale di Gela rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di Giocolano Rocco, Giudice Giovanna, Giocolano Rocca Maria, Giocolano Concetta, Cinardo Giovanni e Vella Angelo, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, impartito con la sentenza n. 130/2008 del Tribunale di Gela, divenuta irrevocabile.

Regesto Legislator

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art. 655 cod. proc. pen, art. 181 disp. att. cod. proc. pen, art. 41 d.P.R. 380/2001; Sentenza — n. 158/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez 3, n. 8409 del 28/2/2007, Muggianu, non massimata; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, in relazione all'art. 7, ultimo comma, 1.28.2.1985, n.47).

Parole chiave

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ordine di demolizione disdetta della locazione abitativa sfratto diritto d'abitazione accesso al fondo violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 655 cod. proc. pen
E nell'affermare detto principio si è precisato che ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen.
art. 181 disp. att. cod. proc. pen
art. 41 d.P.R. 380/2001
Nè assume rilievo la norma di cui all'art. 41 d.P.R. 380/2001, come modificata dalla legge n.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Giocolano Rocco, nato a Gela il 18/09/1963 Giudice Giovanna, nata a Gela il 09/03/1970 Giocolano Rocca Maria, nata a Gela il 29/10/1974 Giocolano Concetta, nata a Gela il 28/01/1968 Cinardo Giovanni, nato a Gela il 21/03/1971 Vella Angelo, nato a Gela il 01/01/1962 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/01/2021, il Tribunale di Gela rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di Giocolano Rocco, Giudice Giovanna, Giocolano Rocca Maria, Giocolano Concetta, Cinardo Giovanni e Vella Angelo, di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, impartito con la sentenza n. 130/2008 del Tribunale di Gela, divenuta irrevocabile.

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione Giocolano Rocco, Giudice Giovanna, Giocolano Rocca Maria, Giocolano Concetta, Cinardo Giovanni e Vella Angelo, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 665 cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale, in funzione di Giudice dell'esecuzione aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza, affermando che la cognizione sulle questioni tecniche ostative ed incompatibili con l'ordine di demolizione non spettava al giudice dell'esecuzione ma rientrava nella competenza delle autorità amministrative, Comune e Prefettura. Chiedono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati. 2.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale; trattasi, ancora, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (Sez.3, n.50441 del 27/10/2015, Rv.265616;

Sez.3, n.756 del 02/12/2010,dep.14/01/2011, Rv.249154; Sez 3, n. 8409 del 28/2/2007, Muggianu, non massimata; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673; Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336, in relazione all'art. 7, ultimo comma, 1.28.2.1985, n.47).

3. Le Sezioni Unite (Sez.U, n. 15 del 19/06/1996,Rv.205336 - 01) hanno affermato che l'ordine di demolizione adottato dal giudice ai sensi dell'art. 7 legge 28 febbraio 1985, n. 47 (ora regolato, in piena continuità normativa, dall'art 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001) al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva, è soggetto all'esecuzione nelle forme previste da codice di procedura penale, avendo natura di provvedimento giurisdizionale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa. E nell'affermare detto principio si è precisato che ai sensi dell'art. 655 cod. proc. pen. l'organo promotore dell'esecuzione è il pubblico ministero il quale, ove il condannato non ottemperi all'ingiunzione a demolire, è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell'esecuzione, la cui cancelleria è preposta, inoltre, al recupero delle spese del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 181 disp. att. cod. proc. pen.); si è, poi, successivamente affermato che compete al pubblico ministero, quale organo promotore dell'esecuzione ex art. 655 cod.proc.pen., determinare le modalità esecutive dell'esecuzione e che, ove sorga una controversia sull'esistenza,;,,A legittimità e l'interpretazione del titolo o sull'eseguibilità della demolizion~rio-cantrovena competente a deciderlekè il giudice dell'esecuzione (Sez.3, n.1140 del 23/03/1999, Rv.213752 - 01;

Sez. 3, n. 1961 del 04/07/2000, Rv.216991 - 01; Sez.3, n.40763 del 23/05/2013, Rv.257524 - 01; Sez.3, n.1300 del 13/11/2020,dep.14/01/2021, Rv.280272 - 01) 3. Il Tribunale di Gela, pertanto, in contrasto con i suesposti principi di diritto, ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione proposta dagli attuali ricorrenti perché rientrante nella competenza della autorità amministrativa. Nè assume rilievo la norma di cui all'art. 41 d.P.R. 380/2001, come modificata dalla legge n. 120/2020, richiamata nell'ordinanza impugnata, in quanto essa non attiene all'esecuzione dell'ordine di demolizione disposto dal giudice penale ex art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001, ma alla fase esecutiva dell'ordinanza di demolizione emessa dall'autorità amministrativa; tale norma, in particolare, regola le modalità esecutive dell'intervento demolitorio disposto dall'autorità amministrativa con l'ingiunzione alla demolizione (art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001) cd alla quale non ha ottemperato il responsabile dell'abuso nel termine previsto.

4. L'ordinanza impugnata, quindi, va annullata senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l'ulteriore corso. Così deciso il 18/1