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Sentenza — n. 49692/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49692/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49692/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di truffa, falso, autoriciclaggio e ricettazione. Il Giudice per le indagini preliminari disponeva anche la confisca di somme di danaro e di una autovettura in relazione al reato di autoriciclaggio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 648-quater cod.pen; Sentenza — n. 49692/2022 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge in ordine alla confisca, che si assume essere facoltativa, della somma di danaro di euro 3000.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato confisca del veicolo a motore confisca dei beni imposizione confiscatoria occultamento di beni reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di truffa, falso, autoriciclaggio e ricettazione.
art. 648-quater cod.pen
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Ragosta Gennaro, nato a Napoli il 31/01/1961, avverso la sentenza del 14/06/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano applicava al ricorrente, su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di truffa, falso, autoriciclaggio e ricettazione. Il Giudice per le indagini preliminari disponeva anche la confisca di somme di danaro e di una autovettura in relazione al reato di autoriciclaggio.

2. Ricorre per cassazione Gennaro Ragosta, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato falso di cui al capo B;

2) violazione di legge in ordine alla confisca, che si assume essere facoltativa, della somma di danaro di euro 3000.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Quanto al primo motivo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quello in esame, attiene alla supposta esistenza di una causa di proscioglimento (tra le tante, Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 1 Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, la confisca di tutti i beni indicati in sentenza - ivi compresa la somma di danaro di euro 3000 - è stata giustificata dal giudice con riferimento al reato di autoriciclaggio e, in relazione ad esso, come confisca obbligatoria ex art. 648-quater cod.pen., statuizione che risulta motivata in sentenza e che in ragione della sua natura non è negoziabile dalle parti (argomenta da Sez. 1, n. 11595 del 09/01/2019, Cabiddu, Rv. 275059).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.12.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luigi Agostinacchio si6)4~ OEPOSITATO IN C