Sentenza — n. 49688/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, il 7 maggio 2013, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. 1A 2. Ricorre per cassazione Domenico Russo, deducendo violazione di legge per avere la Corte erroneamente ritenuto tardivo l'atto di appello, tenuto conto che il termine di 45 giorni per la sua proposizione iniziava a decorrere il 21 settembre del 2013 e l'appello era stato depositato il 4 novembre successivo. La Corte non avrebbe valutato l'incidenza della sospensione dei termini per 45 giorni dovuta al periodo feriale.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deve ricordarsi l'oramai pacifico principio di diritto secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento) (Sez.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Russo Domenico, nato a Rizziconi il 16/00/1966, avverso la sentenza del 05/07/2022 della Corte di appello di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Palmi, Sezione Distaccata di Cinquefrondi, il 7 maggio 2013, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. 1A 2. Ricorre per cassazione Domenico Russo, deducendo violazione di legge per avere la Corte erroneamente ritenuto tardivo l'atto di appello, tenuto conto che il termine di 45 giorni per la sua proposizione iniziava a decorrere il 21 settembre del 2013 e l'appello era stato depositato il 4 novembre successivo. La Corte non avrebbe valutato l'incidenza della sospensione dei termini per 45 giorni dovuta al periodo feriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Deve ricordarsi l'oramai pacifico principio di diritto secondo il quale i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento) (Sez.
U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo). Applicando tale principio al caso in esame, non risulta che la Corte abbia commesso alcuna violazione di legge. Infatti, la sentenza di primo grado, emessa il 7 maggio 2013, era stata depositata il 20 giugno 2013, entro il termine di novanta giorni fissato dal Tribunale. Tale ultimo termine scadeva il 5 agosto 2013, data rientrante nel periodo feriale, con la conseguenza che, stante la sospensione dei termini per il difensore, il termine per proporre impugnazione - pari a 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - iniziava a decorrere dal 16 settembre 2013, prima data utile successiva al periodo feriale in allora previsto dalla legge, essendo i fatti riferiti al 2009.
Il termine per l'impugnazione scadeva, quindi, il 30 ottobre 2013, mentre l'atto di appello è stato depositato il 4 novembre successivo. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. pA
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 02.12.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Gi seppe Sgadari Luigi Agostinacchio OEPOS1TATO IN CANCELLERZA SE