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Sentenza — n. 49677/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vasto dichiarava non doversi procedere nei confronti di Cristian Novac per remissione della querela in ordine al reato di tentativo di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod.pen., così friA modificata l'originaria imputazione di tentativo di danneggiamento seguito da incendio (artt. 56 e 424 cod.pen.).

Regesto Legislator

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art. 635 cod.pen; Sentenza — n. 49677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 635, secondo comma, cod.pen., così friA modificata l'originaria imputazione di tentativo di danneggiamento seguito da incendio (artt. 56 e 424 cod.pen.).

Parole chiave

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esclusione dei nova revisione della sentenza penale revoca dell'annullamento restituzione in pristino ritiro della querela penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 635 cod.pen
Il reato di danneggiamento ex art. 635 cod.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, nel procedimento a carico di: Novac Cristian, nato in Romania il 25/12/1987, avverso la sentenza del 10/02/2022 del Tribunale di Vasto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Vasto dichiarava non doversi procedere nei confronti di Cristian Novac per remissione della querela in ordine al reato di tentativo di danneggiamento ex art. 635, secondo comma, cod.pen., così friA modificata l'originaria imputazione di tentativo di danneggiamento seguito da incendio (artt. 56 e 424 cod.pen.).

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, deducendo violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che il reato, siccome qualificato ex art. 635, secondo comma, cod.pen., fosse perseguibile a querela di parte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. Il reato di danneggiamento ex art. 635 cod.pen. - che non prevede circostanze aggravanti se non al terzo comma, non inerente al caso in esame - risulta perseguibile di ufficio, sicché il Tribunale non avrebbe dovuto attribuire alcuna valenza giuridica alla remissione della querela della persona offesa. Ne consegue che la sentenza impugnata è incorsa in una violazione di legge nell'emettere senza di non doversi procedere per estinzione del reato oggetto di nuova definizione giuridica. Trattandosi di ricorso per saltum avverso una sentenza di proscioglimento appellabile da parte del Pubblico ministero ex art. 593, comma 2, cod. proc. pen., il rinvio va effettuato alla Corte di appello di L'Aquila perché proceda, ai sensi dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., al giudizio di secondo grado, così come previsto dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per il giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLEK