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Sentenza — n. 49670/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49670/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49670/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma emessa il 24 febbraio 2021 che aveva condannato il ricorrente per il reato di rapina determinando la pena in aumento per continuazione con precedente reato oggetto di pronuncia irrevocabile.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 49670/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Giuseppe Scafaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato l'entità dell'aumento di pena in continuazione con altro reato precedentemente giudicato ritenendo erroneamente che fosse stata applicata nel pregresso processo la recidiva reiterata, così da non potersi determinare ad un aumento inferiore ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod.pen..

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione commisurazione della pena per rapina sanzioni penali revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena aggravamento della pena
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Scafaro Giuseppe, nato a Napoli 1'08/08/1973, avverso la sentenza del 30/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma emessa il 24 febbraio 2021 che aveva condannato il ricorrente per il reato di rapina determinando la pena in aumento per continuazione con precedente reato oggetto di pronuncia irrevocabile.

2. Ricorre per cassazione Giuseppe Scafaro, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato l'entità dell'aumento di pena in continuazione con altro reato precedentemente giudicato ritenendo erroneamente che fosse stata applicata nel pregresso processo la recidiva reiterata, così da non potersi determinare ad un aumento inferiore ai sensi dell'art. 81, quarto comma, cod.pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Il richiamo della Corte di appello alla regola di cui all'art. 81, quarto comma, cod.pen. è stato operato solo in aggiunta alla valutazione di congruità dell'aumento in continuazione, giustificato, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non soltanto sulla base dei gravi e specifici precedenti penali, ma anche in relazione alle modalità particolarmente brutali della rapina, essendo stata colpita la vittima ripetutamente. Sicché, l'entità dell'aumento della pena inflitta in continuazione è stata ampiamente motivata attraverso valutazioni con le quali il ricorrente non si confronta, dimostrando la genericità del suo assunto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luigi Agostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLERZf