Sentenza — n. 49668/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 22 giugno 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa. Ricorre per cassazione Osvaldo Di Monte, deducendo mancanza assoluta di motivazione in ordine al primo motivo di appello inerente alla qualificazione giuridica del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 49668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Osvaldo Di Monte, deducendo mancanza assoluta di motivazione in ordine al primo motivo di appello inerente alla qualificazione giuridica del fatto.
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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di Monte Osvaldo, nato a Monza 1'11/05/1977, avverso la sentenza del 07/05/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 22 giugno 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa.
2. Ricorre per cassazione Osvaldo Di Monte, deducendo mancanza assoluta di motivazione in ordine al primo motivo di appello inerente alla qualificazione giuridica del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Dalla lettura dell'atto di appello risulta che con il primo motivo il ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto in termini di truffa anziché di insolvenza fraudolenta. La Corte ha ignorato del tutto il motivo di gravame, statuendo solo in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione alla censura contenuta nel secondo motivo di appello. Il primo motivo non era del tutto generico e non è possibile dedurne in via implicita il rigetto. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.12.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Sgadari Luigi A ostinacchio DEPOSITATO IN CANCELLER:fr 3E