Sentenza — n. 49667/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADomenico Gesualdo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di tentata estorsione, riducendo la pena ritenuta di giustizia], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'omesso rinvio per legittimo impedimento dell'udienza 11/11/2020 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 615 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49667/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. 2.2. I! ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cercío Piero, che vanno liquidate come da dispositivo.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GESUALDO Domenico nato a Foggia il 31/03/1989 avverso la sentenza del 11/11/2020 della Corte di Appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FJMO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Domenico Gesualdo ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di tentata estorsione, riducendo la pena ritenuta di giustizia], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'omesso rinvio per legittimo impedimento dell'udienza 11/11/2020 ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., o comunque manifestamente infondati.
1. I motivi di ricorso reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, risultando, pertanto, privi della specificità necessaria. 1.1. Con riguardo al primo motivo, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, il fatto che la documentazione sanitaria prodotta non evidenziasse la sussistenza di un assoluto impedimento a comparire dell'imputato. 1.1.1. L'imputato era, peraltro, presente alla predetta udienza a mezzo del difensore munito di procura speciale, depositata in udienza, il che evidenzia in radice l'improponibilità della doglianza. 1.2. Con riguardo al secondo motivo, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, la gravità della condotta tenuta dall'imputato, peraltro mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari.
2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. 2.2. I! ricorrente va, infine, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cercío Piero, che vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Cercío Piero, che liquida in complessivi euro tremilacinquecentodieci/00, oltre accessori di legge. Sentenza con motivazione s