Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 49555/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49555/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49555/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTACROCE FRANCESCO nato a Taranto il 12/09/1965 avverso il decreto emesso il 09/07/2022 dalla CORTE di APPELLO di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 09/07/2022 la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello proposto da Santacroce Francesco, quale amministratore della Glamour Cafe s.r.l. e della ditta New Play, avverso il provvedimento del giudice delegato del Tribunale di Lecce, nell'ambito del procedimento di prevenzione relativo alla confisca di beni appartenenti alla SRL OX0 Games s.r.I., con il quale era stata rigettata una istanza di pagamento della somma di centomila euro, pretesa a titolo di adempimento dalla società sottoposta a misura.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 10 d.lgs. n. 159/2011, art. 100 cod. proc. civ, articolo 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49555/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il decreto della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Santacroce Francesco, eccependo l'inosservanza e (9, l'erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, non potendosi negare al terzo interessato il diritto ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti sui diritti soggettivi, nonché l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 52, 54, 54 bis e 56 d.lgs. n.159/2011 e 125, comma 3 cod. proc. pen. avendo il giudice della prevenzione sostanzialmente negato il diritto di credito, nonostante il decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente emesso dal Tribunale di Taranto.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei beni privo d'oggetto conferimento della procura opposizione di terzo causa di carattere pecuniario oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 10 d.lgs. n. 159/2011
Avverso il decreto della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Santacroce Francesco, eccependo l'inosservanza e (9, l'erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs.
art. 100 cod. proc. civ
Secondo l'insegnamento della Corte, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod.
articolo 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANTACROCE FRANCESCO nato a Taranto il 12/09/1965 avverso il decreto emesso il 09/07/2022 dalla CORTE di APPELLO di LECCE Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 09/07/2022 la Corte di appello di Lecce dichiarava inammissibile l'appello proposto da Santacroce Francesco, quale amministratore della Glamour Cafe s.r.l. e della ditta New Play, avverso il provvedimento del giudice delegato del Tribunale di Lecce, nell'ambito del procedimento di prevenzione relativo alla confisca di beni appartenenti alla SRL OX0 Games s.r.I., con il quale era stata rigettata una istanza di pagamento della somma di centomila euro, pretesa a titolo di adempimento dalla società sottoposta a misura.

2. Avverso il decreto della corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Santacroce Francesco, eccependo l'inosservanza e (9, l'erronea applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 159/2011, non potendosi negare al terzo interessato il diritto ad impugnare i provvedimenti del giudice delegato aventi natura dispositiva ed incidenti sui diritti soggettivi, nonché l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 52, 54, 54 bis e 56 d.lgs. n.159/2011 e 125, comma 3 cod. proc. pen. avendo il giudice della prevenzione sostanzialmente negato il diritto di credito, nonostante il decreto ingiuntivo per l'importo corrispondente emesso dal Tribunale di Taranto.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto da difensore privo di procura speciale. Secondo l'insegnamento della Corte, infatti, in tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, portatore di interessi meramente civilistici, non può stare in giudizio solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Cass. sez. 5, sent. n. 880 del 26/11/2020 - dep. 12/01/2021 - Rv. 280403).

4. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 7 dicembre 202