Sentenza — n. 49551/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACA3 LEONARD nato in Albania il 9 dicembre 1973 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma l'otto luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 bis cod. proc.pen, articolo 629 bis cod. proc.pen; Sentenza — n. 49551/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente censura la motivazione della Corte laddove ha affermato che la notifica del decreto di citazione è avvenuta ritualmente al domicilio dichiarato, tramite lettera raccomandata che non è stata ritirata, e sottolinea che all'udienza del 5 Aprile 2017 il tribunale dichiarava l'assenza dell'imputato in forza della cartolina acquisita agli atti e diretta alla coimputata. 3.11 ricorso è inannmisgbile perché manifestamente infondato Dall'esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto di citazione è regolarmente avvenuta al domicilio dichiarato per via postale, nelle forme della compiuta giacenza.
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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: VACA3 LEONARD nato in Albania il 9 dicembre 1973 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Roma l'otto luglio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di Leonard Vakaj in ordine alla sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 3 ottobre 2018 e divenuta irrevocabile il 25 dicembre 2018. La Corte ha respinto l'istanza sottolineando che l'imputato ha ricevuto notifica del decreto di citazione presso il domicilio dichiarato; in ragione della sua assenza al momento della notifica, è stato inserito nella cassetta della posta un avviso, cui ha fatto seguito una successiva raccomandata; analoga raccomandata è stata ritirata all'Ufficio postale soltanto dalla coimputata sua convivente. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, deducendo: 2.1violazione dell'art. 629 bis cod. proc.pen. e vizio di motivazione poiché la mera elezione di domicilio non può ritenersi elemento idoneo a far ritenere la conoscenza del procedimento penale a suo carico.
Il ricorrente censura la motivazione della Corte laddove ha affermato che la notifica del decreto di citazione è avvenuta ritualmente al domicilio dichiarato, tramite lettera raccomandata che non è stata ritirata, e sottolinea che all'udienza del 5 Aprile 2017 il tribunale dichiarava l'assenza dell'imputato in forza della cartolina acquisita agli atti e diretta alla coimputata. 3.11 ricorso è inannmisgbile perché manifestamente infondato Dall'esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto di citazione è regolarmente avvenuta al domicilio dichiarato per via postale, nelle forme della compiuta giacenza.
Nel caso in esame i due coimputati risultano conviventi /hanno dichiarato un domicilio e, a causa della loro temporanea assenza da casa al momento della notifica, è stato inserito avviso della raccomandata nella cassetta postale. La compagna dell'imputato ha ritirato l'avviso mentre nei confronti del predetto si è perfezionata la compiuta giacenza. Proprio il ritiro del plico da parte della convivente dimostra che il domicilio dichiarato era idoneo a ricevere le notifiche, che l'assenza era solo temporanea e che utilizzando la normale diligenza l'imputato avrebbe potuto avere anche lui cognizione dell' atto di citazione.
Sussiste l'obbligo di provvedere alla rinnovazione della citazione a giudizio attraverso la polizia giudiziaria, nonostante la regolarità formale della notifica, quando sia certo che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della " vocatio in ius", certezza che non può essere collegata alla procedura di compiuta giacenza. (Fattispecie relativa a giudizio dinnanzi al giudice di pace). (Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018 Ud. (dep. 12/07/2018 ) Rv. 273313 - 01) Il ricorrente non ha neppure allegato fatti o eventi che possano avergli impedito di accedere alla posta recapitata e, considerato che la coimputata sua convivente ha avuto modo di ritirare regolarmente la raccomandata a lei inviata e contenente la vocatio in iudicium, non può essere riconosciuta in suo favore l'invocata incolpevole mancata conoscenza della pendenza del procedimento, sola condizione che, ai sensi dell'articolo 629 bis cod. proc.pen. , legittima la rescissione del giudicato. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 29 novembre 2022 il consigliere estensore Il Pr idente rsellino Sergi Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLEFC