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Sentenza — n. 49535/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 49535/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 49535/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMINOVICI GEORGE nato il 21/01/1982 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 novembre 2021, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva condannato George Simonovici per i reati di ricettazione (per avere ricevuto una carta di credito rubata a Claudio Martini) e 55 comma 9 D<Lgs. 231/07 (per avere utilizzato la suddetta carta, con cui effettuava prelievi di denaro per C 3.166,38). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Simonovici.

Regesto Legislator

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art. 240-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49535/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 novembre 2021, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva condannato George Simonovici per i reati di ricettazione (per avere ricevuto una carta di credito rubata a Claudio Martini) e 55 comma 9 D<Lgs. 231/07 (per avere utilizzato la suddetta carta, con cui effettuava prelievi di denaro per C 3.166,38). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Simonovici.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato abuso di carte-chèques appropriazione indebita di fondi falsificazione di monete truffa in materia di credito pignoramento di crediti

Disposizioni normative citate

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art. 240-bis cod. pen
306 (ora art. 240-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMINOVICI GEORGE nato il 21/01/1982 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATI-0 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 novembre 2021, confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che aveva condannato George Simonovici per i reati di ricettazione (per avere ricevuto una carta di credito rubata a Claudio Martini) e 55 comma 9 D<Lgs. 231/07 (per avere utilizzato la suddetta carta, con cui effettuava prelievi di denaro per C 3.166,38). 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di Simonovici.

Con un primo motivo, il difensore rileva che una volta che Simonovici e la coimputata Andrescu erano stati portati in caserma e invitati a vuotare il contenuto delle loro borse, nessuna carta di credito era stata trovata addosso al ricorrente: sotto un profilo logico, non era concepibile che dopo l'utilizzo ripetuto con successo, Simonovici si fosse disfatto della carta, né vi era prova che fosse riuscito a disfarsene nel tragitto fatto per arrivare alla caserma. 1.2 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva omesso un qualunque accenno alla documentazione che la difesa aveva prodotto a conferma della piena liceità della somma confiscata, che non aveva alcuna attinenza con quanto occorso alla parte lesa Martini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso non si confronta assolutamente con la sentenza impugnata, che ha confermato il giudizio di responsabilità dell'imputato in base alla notata somiglianza tra Simonovici e la persona che aveva usato al carta di credito sottratta a Martini e al fatto che nel borsello dell'imputato sono stati trovati gli oggetti acquistati con la carta di credito rubata; le considerazioni contenute nel motivo di ricorso sono pertanto del tutto irrilevanti, limitandosi a considerazioni che non scalfiscono le prove a carico del ricorrente. 1.2 Relativamente alla confisca, come osservato dal Procuratore generale, la Corte di appello ha motivato sulla sproporzione della somma con i redditi ed il tenore di vita del ricorrente, che non risulta svolgere attività lavorativa, che giustifichi il possesso della somma di C 58.400,00, elencando anche i motivi per cui la documentazione prodotta non era idonea a provare un legittimo possesso della somma (pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) La Corte di appello ha quindi correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui "Nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato" (Sez.2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 - 04) 2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara • inammissibile i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della